Il TAR ordina al Ministero l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro sulla retribuzione docente (TAR Abruzzo n. 136 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è lo strumento processuale esperibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere dall’amministrazione l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. In caso di mancata esecuzione spontanea, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 985,73 a titolo di retribuzione professionale docente. Nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato e la notifica con formula esecutiva, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, richiamando la disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. che ammette l’azione di ottemperanza proprio per dare attuazione alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
Il Collegio ha rilevato che, essendo il Ministero rimasto inerte nonostante la notifica della sentenza con formula esecutiva, sussiste l’obbligo di conformarsi al decisum. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Quanto alle spese di lite, la loro liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, ed è stata disposta la distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Il TAR ha infine nominato sin d’ora il commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inadempimento per consentire alla ricorrente di ottenere comunque l’esecuzione coattiva del titolo.
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Nota della Redazione
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