Cessata la materia del contendere per adempimento tardivo del giudicato; spese alla parte soccombente (TAR Abruzzo n. 73 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile ove la sentenza da eseguire sia stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. La domanda è fondata quando il credito accertato con sentenza passata in giudicato non risulti soddisfatto alla data del deposito del ricorso. L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, non contestato nella sua esattezza, determina la cessazione della materia del contendere, ma non elide la soccombenza virtuale della parte che abbia eseguito solo dopo l’instaurazione del giudizio: le spese processuali restano a suo carico.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento. Il Ministero, costituitosi, depositava documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo liquidato dal giudicato e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando la regolare notifica della sentenza al Ministero presso il domicilio digitale certificato e la sua passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria. Ha quindi accertato la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata, poiché alla data di deposito del ricorso il credito non risultava soddisfatto. L’esecuzione è intervenuta solo nel corso del giudizio e, non avendo il ricorrente contestato l’esattezza dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Tribunale ha affermato che esse seguono la soccombenza, atteso che l’amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per l’ottemperanza. La condanna è stata pertanto pronunciata, liquidando l’importo in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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