Spese di lite liquidate dal giudicato: ottemperanza soddisfatta dopo la notifica del ricorso e condanna alle spese del giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 61 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, abbia integralmente soddisfatto la pretesa derivante dal giudicato, ivi compreso il capo concernente la condanna al pagamento delle spese di lite. L’adempimento tardivo, intervenuto solo dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza, non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, che seguono il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila n. 301/2024, passata in giudicato, chiedendo l’esecuzione del capo decisorio con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori. Il Ministero si costituiva depositando documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo tramite accredito su conto corrente, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente confermava l’integrale soddisfazione del credito, intervenuta mediante bonifico del 15 agosto 2025, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto, nel corso del giudizio, al pagamento delle spese legali liquidate dal giudicato e avendo così integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente. L’esecuzione spontanea successiva alla proposizione del ricorso determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio le pone a carico del Ministero soccombente, rilevando che l’adempimento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza. La condanna alle spese costituisce pertanto conseguenza della necessità, per la ricorrente, di attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciutole dal giudicato.
Il Tribunale liquida le spese del giudizio di ottemperanza in € 800,00, oltre accessori di legge, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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