Trasferimento d’autorità del militare e fungibilità delle posizioni organiche: legittimo il provvedimento basato su esigenze organizzative (TAR Abruzzo n. 22 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del personale militare costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione della difesa, sindacabile solo in presenza di macroscopiche figure di eccesso di potere. La destinazione a una posizione organica diversa da quella posseduta è legittima quando le posizioni siano riconducibili alla medesima branca funzionale, risultando così reciprocamente fungibili. Il provvedimento che attinge a un organico in esubero per colmare carenze di personale di altro plesso della stessa amministrazione risponde a canoni di buon andamento e non è illegittimo per difetto di motivazione, purché le esigenze organizzative siano chiaramente enucleabili.
Il Fatto
Un maresciallo in servizio presso il 9° Reggimento Alpini di L’Aquila dal 2010 impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione della difesa aveva disposto il suo trasferimento d’autorità presso il Comando Truppe Alpine di altra sede, a decorrere dal 19 ottobre 2021. Il militare, che aveva richiesto la conferma nella sede di servizio per assistere la madre convivente affetta da grave patologia, contestava la carenza di motivazione e la violazione delle direttive interne che disciplinano le procedure per l’impiego del personale dell’Esercito, deducendo altresì la non corrispondenza tra la qualifica posseduta di “addetto di branca” e l’incarico di “assistente di branca” cui era destinato. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di ostendere la documentazione relativa al procedimento, ivi inclusa la tabella organica delle posizioni del Comando di destinazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dall’esame delle dotazioni organiche dei due plessi interessati. Dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente è emerso che le posizioni organiche di “assistente di branca” e “addetto di branca” afferiscono alla medesima branca funzionale e si presumono pertanto reciprocamente fungibili: la destinazione all’incarico di assistente di branca risultava quindi coerente con il profilo professionale di addetto di branca acquisito dal ricorrente.
Quanto alla dedotta carenza di organico presso il reparto di provenienza, il Collegio ha rilevato che alla data del 25 ottobre 2021 la dotazione di assistenti/addetti di branca in servizio effettivo presso il 9° Reggimento era pari a 33 unità a fronte di 23 posti previsti in organico, mentre presso il Comando di destinazione risultavano in servizio effettivo 59 unità a fronte di una dotazione organica di 78 unità. Da tale quadro fattuale il Tribunale ha desunto che la decisione di attingere a un organico in esubero per coprire carenze di personale di altro plesso della stessa amministrazione risponde a canoni di buon andamento e di razionale gestione delle risorse, risultando giustificata dal duplice risultato di aumentare l’efficienza di uno dei due plessi senza conseguenze negative per l’altro.
Il Collegio ha pertanto escluso i vizi di eccesso di potere e le lacune motivazionali dedotti, in quanto il provvedimento risultava chiaramente riferibile a esigenze organizzative che le amministrazioni pubbliche gestiscono con potere ampiamente discrezionale, nonché la violazione delle direttive interne, essendo la disponibilità di militari aspiranti al trasferimento evidenziata dal ricorrente insufficiente a coprire la carenza organica del Comando di destinazione, pari a 19 unità. La finalità di cura degli affetti familiari sottesa alla domanda ha tuttavia giustificato la compensazione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.