Interruzione del processo per morte del difensore (TAR Abruzzo n. 4 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte del difensore della parte costituita determina l’interruzione automatica del processo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 301 cod. proc. civ., senza necessità di alcuna attività integrativa da parte del giudice. Il provvedimento che dichiara l’interruzione ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché ogni atto processuale compiuto successivamente all’evento interruttivo è nullo. Il termine per la riassunzione del processo decorre dal momento in cui l’evento è legalmente conosciuto, ossia dalla sua notificazione o dichiarazione in giudizio.
Il Fatto
Una società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo avverso il provvedimento con cui il Comune aveva interrotto e negato la prosecuzione della procedura di valutazione di una proposta di project financing per la realizzazione e gestione di un tempio crematorio, chiedendo altresì l’accertamento della condotta illecita dell’Amministrazione e il risarcimento dei danni.
Nel corso dell’udienza pubblica di discussione, il difensore intervenuto in sostituzione del difensore originario della società ricorrente, sulla base di apposita delega, ha dichiarato al Collegio il decesso del difensore titolare del mandato difensivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., che rinvia integralmente alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo, e ha ricordato che il decesso del procuratore della parte, ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ., costituisce evento idoneo a determinare l’interruzione automatica del giudizio.
La giurisprudenza costantemente richiamata dal Collegio, ivi comprese le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione citate in ordinanza, precisa che l’effetto interruttivo consegue direttamente al verificarsi dell’evento, senza che occorra un provvedimento costitutivo del giudice. Il provvedimento che dà atto dell’interruzione ha, infatti, natura meramente dichiarativa, limitandosi a rendere ufficiale una situazione processuale già verificatasi ope legis.
Ne consegue che, a far data dal decesso del difensore, ogni attività processuale successiva risulta preclusa, con conseguente nullità degli atti compiuti e dell’eventuale sentenza pronunciata dopo l’evento interruttivo. Il termine per la riassunzione del processo decorre, invece, soltanto dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza legale dell’evento, vale a dire dalla notificazione o dalla dichiarazione dello stesso in giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., senza pronunciarsi sul merito della controversia.
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Nota della Redazione
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