Incombenti istruttori in ottemperanza al giudicato (TAR Abruzzo n. 388 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, ove ritenga necessaria l’acquisizione di elementi istruttori per verificare l’avvenuto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, può disporre d’ufficio che l’amministrazione resistente depositi una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa, fissando una successiva camera di consiglio per la trattazione del ricorso. L’esercizio di tali poteri istruttori non definisce il giudizio ma lo sospende in attesa dell’adempimento dell’incombente, che costituisce presupposto per la decisione istanza di nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un giudicato formatosi sulla sentenza n. 159 del 22 luglio 2025 del Tribunale di Lanciano, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo, in caso di persistente inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere all’istanza cautelare e di merito.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio del 17 luglio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 65 c.p.a., che attribuisce al giudice dell’ottemperanza i poteri di indagine necessari a verificare il puntuale adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
In particolare, il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di depositare una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e sui motivi di ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza. Tale adempimento è funzionale a consentire al giudice di valutare se l’amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato e se sussistano i presupposti per la nomina del commissario ad acta richiesta dalla ricorrente.
Il Collegio ha altresì fissato per il seguito della trattazione la camera di consiglio del 12 febbraio 2027, disponendo che l’ordinanza sia depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti. L’esito della camera di consiglio è stato quindi quello di un provvedimento ordinatorio, non definitivo, che non incide nel merito della domanda di ottemperanza ma ne prepara la decisione.
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Nota della Redazione
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