Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei giudizi di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 371 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in una graduatoria, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati, impone la loro evocazione in giudizio quali potenziali controinteressati. L’elevato numero di soggetti coinvolti legittima l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., con l’obbligo per l’Amministrazione di pubblicare l’avviso sul proprio sito istituzionale entro un termine perentorio.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vincitrice del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Pescara n. 282 del 2025, ha proposto ricorso per l’ottemperanza e per la declaratoria di nullità degli atti successivi, tra cui l’avviso di selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La ricorrente ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria generale di merito e i successivi scorrimenti, ravvisando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti in essa inseriti.
L’amministrazione resistente ha comunicato l’indirizzo dell’unico soggetto ammesso al secondo anno, ma la notifica non è andata a buon fine per l’irreperibilità del destinatario. La ricorrente ha quindi chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami e alla rinnovazione della notificazione nei confronti del controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ravvisato l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati. Il collegio ha ritenuto di poter autorizzare la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti.
La notificazione dovrà avvenire con modalità specifiche: l’avviso dovrà recare l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale del ricorso, del nome della parte ricorrente, del testo integrale del ricorso introduttivo e della memoria per motivi aggiunti, nonché l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.
L’Università ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente l’indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione. La parte ricorrente dovrà provvedere nei successivi cinque giorni al deposito della prova del compimento degli adempimenti.
Il collegio ha altresì autorizzato la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’unico soggetto ammesso al secondo anno, a carico di parte ricorrente, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, con deposito della prova dell’avvenuta notificazione entro cinque giorni.
La trattazione del ricorso è stata infine rinviata alla camera di consiglio del 27 novembre 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.