Reiterazione dell’ordine istruttorio e fissazione della camera di consiglio per l’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 346 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria non determina l’immediata definizione del giudizio, ma legittima il giudice amministrativo a reiterare l’ordine istruttorio, assegnando un termine per l’adempimento e rinviando la trattazione del merito a una successiva camera di consiglio. L’inerzia dell’Amministrazione non equivale a un implicito riconoscimento della fondatezza della domanda, ma comporta esclusivamente la prosecuzione del subprocedimento istruttorio, ferma restando la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, avente causa dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che l’Amministrazione resistente si conformasse al dictum giudiziale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. Con ordinanza istruttoria del 2026, il Tribunale aveva richiesto all’Amministrazione un riscontro documentale. A seguito del mancato adempimento a tale ordine, la questione è stata rimessa alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro all’ordinanza istruttoria n. 168 del 2026. Tale inerzia non ha tuttavia condotto a una decisione immediata nel merito dell’ottemperanza, ma ha indotto il Collegio a esercitare il proprio potere istruttorio mediante una reiterazione dell’ordine già impartito. La scelta è coerente con la finalità del giudizio ottemperanza, che mira ad assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato e necessita, a tal fine, di acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per valutare l’eventuale inadempimento e le ragioni che lo giustificano.
L’ordinanza fissa un nuovo termine di venti giorni per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione o notifica del provvedimento, e rinvia la trattazione del ricorso all’udienza camerale dell’11 dicembre 2026. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio non preclude all’Amministrazione di fornire chiarimenti, ma espone il resistente al rischio che il giudice, nella successiva camera di consiglio, possa trarre argomenti di prova dalla condotta processuale, oltre a valutare la fondatezza della richiesta di nomina del commissario ad acta.
La reiterazione dell’ordinanza istruttoria, pertanto, costituisce un passaggio interlocutorio che non definisce il giudizio, ma lo mantiene in una fase prodromica alla decisione, assicurando il contraddittorio e la completezza dell’istruttoria. Il Collegio ha così inteso sollecitare la cooperazione dell’Amministrazione, rimettendo la prosecuzione del giudizio a una successiva camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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