Annullamento d’ufficio del permesso di costruire oltre il termine per falsa rappresentazione (TAR Abruzzo n. 282 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti ampliativi, il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 non opera quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione. Il superamento del termine è ammissibile anche in assenza di un accertamento penale passato in giudicato, quando dagli atti del procedimento emerga che il beneficiario abbia rappresentato all’amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale, omettendo circostanze rilevanti. In tale evenienza non sussiste un affidamento legittimo del privato tutelabile, né è richiesta una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, che si considera sussistente in re ipsa. La violazione delle garanzie partecipative non assume rilievo invalidante quando il privato abbia comunque potuto far valere le proprie ragioni e queste siano state esaminate dall’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la determina con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato nel 2012 per la realizzazione di due villette a schiera, nonché il successivo atto di convalida. L’amministrazione, all’esito di un procedimento avviato nel 2020, aveva accertato che parte degli immobili insisteva su terreni a destinazione agricola, in difformità da quanto dichiarato nella pratica edilizia del 2011. I ricorrenti deducevano, tra l’altro, l’incompetenza del Sindaco quale responsabile dell’area tecnica, la violazione delle garanzie partecipative, la tardività dell’annullamento rispetto al termine di legge e l’affidamento ingenerato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune nel 2010.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, relativo all’incompetenza del Sindaco, ritenendo legittimo il conferimento dell’incarico di responsabile dell’area tecnica al componente dell’organo esecutivo ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000, trattandosi di Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in presenza di una previsione regolamentare e di finalità di contenimento della spesa, risultando l’incarico svolto senza oneri per l’ente.
Quanto al secondo motivo, la violazione delle garanzie partecipative è stata esclusa, poiché i ricorrenti avevano avuto accesso agli atti e presentato osservazioni, puntualmente esaminate nel provvedimento di convalida, in conformità al principio per cui il vizio non assume rilievo invalidante se il privato ha potuto far valere le proprie ragioni.
Il cuore della decisione riguarda il terzo e quarto motivo, incentrati sulla tardività dell’annullamento d’ufficio. Il Collegio ha richiamato l’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, che fissa il termine di diciotto mesi, e il successivo comma 2-bis, che ne consente il superamento per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti. La Corte ha precisato, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la deroga al termine opera anche in assenza di sentenza penale irrevocabile, quando la falsa rappresentazione emerga dagli atti del procedimento. Nel caso di specie, il certificato di destinazione urbanistica del 2010 indicava espressamente che solo una parte delle particelle ricadeva in zona edificabile B1, mentre la restante porzione era destinata a zona agricola E. La dichiarazione resa nella pratica edilizia del 2011, attraverso i progettisti incaricati, aveva quindi rappresentato una destinazione difforme da quella effettiva, con la conseguenza che alcun affidamento legittimo poteva configurarsi in capo ai ricorrenti.
Il quinto, sesto e settimo motivo sono stati parimenti respinti. La discrasia tra l’art. 31 citato nella comunicazione di avvio e l’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 richiamato nel provvedimento finale è stata ritenuta di natura meramente formale, ininfluente sul contraddittorio, attesa l’identità dei presupposti applicativi e l’impossibilità di convalida per vizi sostanziali. L’avvenuta ultimazione dei lavori è stata considerata inidonea ad inficiare la legittimità dell’annullamento, mentre l’affidamento dei privati è stato escluso alla luce della consapevolezza, desumibile dal certificato del 2010, della destinazione agricola di parte dei fondi.
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Nota della Redazione
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