Assegno di integrazione salariale: eventi pandemici come causa non evitabile per la tempestività della domanda (TAR Abruzzo n. 276 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), la domanda di accesso al trattamento è tempestiva se presentata entro il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia riconducibile a un evento oggettivamente non evitabile. Tale qualificazione non è circoscritta al solo periodo di vigenza della normativa emergenziale, ma può estendersi alle situazioni che, pur successive alla sua cessazione, subiscano ancora gli effetti negativi e continuativi della pandemia da Covid-19. In questo caso, la causale della mancanza di ordini e commesse, se direttamente collegata alle limitazioni socio-economiche pandemiche, integra gli estremi dell’evento non evitabile, consentendo di superare il termine ordinario di quindici giorni dalla sospensione. La valutazione della natura dell’evento deve essere condotta dal giudice con riferimento alla concreta situazione aziendale.
Il Fatto
Una società operante nel settore della distribuzione automatica ha presentato all’INPS, in data 29 giugno 2022, istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 1° al 31 maggio 2022, per complessivi 363 dipendenti della propria sede di Chieti. La causale addotta era la “mancanza di ordini, commesse e lavoro”, ricollegata alla persistenza degli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19, come assenza di clientela e ricorso allo smart working. L’INPS ha rigettato l’istanza, ritenendo la domanda tardiva ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, in quanto presentata oltre il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione. La società ha impugnato il provvedimento di reiezione, deducendo l’erronea applicazione del primo periodo della norma, invece del secondo, relativo alle domande per eventi oggettivamente non evitabili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha circoscritto il thema decidendum alla corretta interpretazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, che distingue il termine ordinario di quindici giorni dall’inizio della sospensione dal diverso termine della fine del mese successivo all’evento, applicabile alle sole ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili. Ha preliminarmente rigettato l’istanza di riunione con altri contenziosi pendenti tra le stesse parti, in ragione della diversa fase processuale dei giudizi.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la domanda della ricorrente si fondava su una relazione tecnica che documentava come la riduzione dell’attività fosse una conseguenza della pandemia. Nonostante la formale conclusione del periodo emergenziale, avvenuta con il D.L. 24 marzo 2022, il Tribunale ha osservato che la finestra temporale della sospensione (maggio 2022) si collocava a ridosso degli anni dell’emergenza sanitaria. La ripresa delle attività economiche rivolte al pubblico, come il settore del vending, subiva ancora gli effetti negativi della pandemia, anche a causa della persistenza di istituti come lo smart working, che limitavano la presenza fisica nei luoghi di lavoro e di fruizione dei servizi.
In applicazione del richiamato art. 15 e dell’art. 11, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, che include tra i casi di intervento del FIS le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa, il TAR ha qualificato la mancanza di commesse come conseguenza di un evento straordinario e oggettivamente inevitabile. La società non aveva posto in essere comportamenti volontari che avessero causato la flessione del fatturato, ma aveva anzi adottato misure per mitigare gli effetti negativi e salvaguardare la forza lavoro.
La domanda presentata il 29 giugno 2022 è stata quindi ritenuta tempestiva, in quanto proposta entro il termine della fine del mese successivo a quello in cui si era verificato l’evento (maggio 2022). La Corte ha conseguentemente annullato il provvedimento di reiezione, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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