Sopravvenuta carenza di interesse per pagamento successivo: improcedibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Abruzzo n. 245 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione soccombente, nelle more del giudizio, abbia integralmente adempiuto all’obbligo di refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e del rimborso del contributo unificato, venendo meno l’utilità concreta che il ricorrente intende conseguire. L’interesse processuale deve sussistere fino al momento della decisione, con la conseguenza che il pagamento successivo alla proposizione del ricorso priva il giudizio del suo oggetto sostanziale. In tal caso, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio qualora l’amministrazione non si sia costituita in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia del Comune, rimasto soccombente nel giudizio definito con sentenza del TAR Abruzzo – Pescara, limitatamente alla refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Nel ricorso veniva richiesta, in caso di persistente inattività dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva ai pagamenti richiesti. Il ricorrente, con apposita nota difensiva, deduceva la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva la declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nel valutare la richiesta del ricorrente, ha rilevato che il pagamento effettuato dall’amministrazione nelle more del giudizio aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata in sede di ottemperanza, limitata alla refusione delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il principio secondo cui l’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della definizione del giudizio. La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo di pagamento, infatti, determina il venir meno dell’utilità concreta cui il ricorrente aspira, rendendo inutile ogni ulteriore pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale ha disposto che nulla è dovuto, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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