La delibera di dismissione delle partecipazioni pubbliche va impugnata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (TAR Abruzzo n. 208 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione comunale di dismissione delle partecipazioni societarie adottata all’esito della ricognizione periodica ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 è immediatamente lesiva e va impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Il termine non può essere fatto decorrere dalla successiva comunicazione del recesso alla società partecipata, che costituisce atto meramente consequenziale. È altresì irricevibile il ricorso notificato oltre sessanta giorni anche dalla data della comunicazione del recesso, ove la società ne abbia avuto conoscenza entro il termine.
Il Fatto
La società Ambiente S.p.a., interamente partecipata da quarantadue Comuni della Provincia di Pescara, impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale di Cepagatti n. 71 del 27 dicembre 2019 con cui l’ente, in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2018, aveva disposto la dismissione della propria quota societaria. La società deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere per la mancata considerazione dei pregressi piani di razionalizzazione, tra cui la fusione per incorporazione del 2018. Il ricorso, notificato il 14 maggio 2020, era diretto anche contro la successiva nota di comunicazione del recesso e la scheda di rilevazione allegata alla delibera.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha dichiarato il ricorso irricevibile per intervenuta decadenza. Il Collegio ha rilevato che la deliberazione impugnata era stata pubblicata all’albo pretorio il 24 gennaio 2020, sicché alla data di notifica del ricorso (14 maggio 2020) il termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a. risultava ampiamente decorso.
Il Tribunale ha precisato che a diversa conclusione non si perviene assumendo quale dies a quo il 9 febbraio 2020, indicato dalla stessa ricorrente come termine di decorrenza per l’eventuale impugnativa, ovvero il 2 marzo 2020, data di ricezione della comunicazione del recesso. Anche considerando tale eventuale slittamento del termine, la notifica del ricorso avvenuta il 14 maggio 2020 si colloca comunque oltre il sessantesimo giorno.
La decisione afferma quindi che la delibera di dismissione è immediatamente lesiva sin dalla sua pubblicazione e che la successiva comunicazione del recesso alla società costituisce atto meramente consequenziale, non idoneo a rimettere in termini la società partecipata. Le spese di lite sono state compensate, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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