Ai fini del TFS spettano i sei scatti anche al collocato a riposo a domanda (TAR Abruzzo Pescara n. 203 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di fine servizio, il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50% sull’ultimo stipendio, di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di Polizia, inclusa la Polizia penitenziaria, collocati a riposo a domanda dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno trentacinque anni di servizio utile. Non ostano al riconoscimento del beneficio né l’art. 11 della legge n. 231/1990, risultando abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del D. Lgs. n. 66/2010, né il richiamo all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, riguardando tale disposizione il trattamento pensionistico e non quello di fine rapporto. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza integra un mero onere procedimentale e non un termine perentorio a effetto decadenziale.
Il Fatto
I ricorrenti, ex agenti della Polizia penitenziaria collocati a riposo a domanda al compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dei trentacinque anni di servizio utile, agivano dinanzi al TAR per l’accertamento del loro diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva in rito l’inammissibilità del ricorso, qualificato come azione avverso il silenzio-inadempimento, e nel merito l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso non era volto a censurare il silenzio-inadempimento ma ad ottenere l’accertamento di un diritto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ex art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm..
Nel merito, il Tribunale ha aderito al consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la nozione di Forze di Polizia richiamata dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 va intesa in senso ampio, includendo anche la Polizia penitenziaria. Tale interpretazione si fonda sullo scopo del decreto di estendere i benefici economici previsti per la Polizia di Stato anche agli altri Corpi che compongono le Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.
Il Tribunale ha quindi disatteso le eccezioni dell’INPS, affermando che l’art. 11 della legge n. 231/1990 precludeva il beneficio per i soli pensionati a domanda e risulta ormai abrogato, e che il richiamo all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 è inconferente, riguardando tale norma il trattamento pensionistico e non quello di fine rapporto. Il superamento del termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza è stato inoltre qualificato come semplice onere procedimentale e non come causa di decadenza.
Quanto all’eccezione di prescrizione, sollevata peraltro in via generale, il Collegio l’ha respinta rilevando che entrambi i ricorrenti avevano presentato istanza interruttiva nel 2021. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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