Il giudice dell’ottemperanza dichiara la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta esecuzione della sentenza (TAR Abruzzo n. 185 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, abbia integralmente eseguito la sentenza azionata, dando piena soddisfazione alla pretesa del ricorrente. In tal caso, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’Amministrazione, atteso che l’adempimento è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agiva in giudizio per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vasto n. 131/2025, pubblicata il 16/07/2025, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione dell’indennità per le ferie non fruite. Il ricorrente lamentava l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo esecutivo giudiziale.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli Uffici scolastici territorialmente competenti, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha preliminarmente rilevato che l’Amministrazione, con relazione depositata in data 25/03/2026, aveva rappresentato di aver integralmente eseguito la sentenza oggetto del giudizio, mediante la liquidazione dell’importo netto dovuto in forza del titolo esecutivo, pari a € 1.176,94, sulla rata di marzo 2026 con esigibilità al 23/03/2026.
Alla luce di tale adempimento, il Collegio ha considerato venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, essendosi oggettivamente realizzato il soddisfacimento dell’interesse originariamente leso, con piena soddisfazione della pretesa del ricorrente. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che disciplina tale evenienza processuale quando non vi sia più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte resistente. Ciò in quanto il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente era avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, circostanza che rendeva l’Amministrazione onerata delle spese processuali.
Le spese sono state liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e con condanna alla rifusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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