Ottemperanza al giudicato: il giudice amministrativo ordina l’assegnazione della carta docente e nomina sin d’ora il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 156 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine fissato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., deve essere esclusa quando l’importo da corrispondere sia contenuto e siano comunque dovuti interessi o rivalutazione.
Il Fatto
Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Pescara aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro cinquecento, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica in forma esecutiva del titolo, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la fissazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la mancata ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione resistente, la cui costituzione non ha superato l’accertamento dell’inadempimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di procedere all’assegnazione della carta elettronica e al pagamento della somma dovuta, oltre interessi o rivalutazione, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il giudice ha altresì disposto che, decorso inutilmente il termine assegnato, venga nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, cui è concesso un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere. Le spettanze del commissario, ove dovute, sono poste a carico dell’Amministrazione e saranno liquidate con separato decreto.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ne ha escluso la sussistenza dei presupposti, considerato l’importo contenuto della somma da corrispondere e la debenza di interessi o rivalutazione. La decisione ha infine disposto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario e la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
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Nota della Redazione
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