Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 85 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione dello Stato, intimata in un giudizio di ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, non può sottrarsi all’esecuzione eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 trova applicazione al procedimento di ottemperanza, purché adattato, e non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nel titolo. A fronte della mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’art. 74 c.p.a., ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, potendo decidere con sentenza in forma semplificata mediante un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto risolutivo, nonché a un precedente conforme.
Richiamando il proprio orientamento, il TAR ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La norma, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti: il riferimento al “titolo esecutivo” non implica la necessità della spedizione in forma esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude espressamente tale requisito ai fini dell’ottemperanza.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando l’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990 in tema di adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento o di trasmissione degli atti all’organo competente. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, tramite accredito delle somme in conto carta elettronica del docente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, o funzionario da lui delegato, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione entro il successivo termine di quarantacinque giorni. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in considerazione dell’importo contenuto e degli interessi già maturati. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le eventuali valutazioni di competenza, vista la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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