L’ottemperanza per la carta docente va accolta anche senza formula esecutiva (TAR Abruzzo n. 60 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza del giudice ordinario, poiché tale requisito è previsto solo per l’esecuzione civile. L’obbligo di completare le procedure esecutive entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, si applica anche al giudizio di ottemperanza, ma con gli adattamenti necessari. L’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per l’importo di euro 500,00 annui. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione della sentenza, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di ottemperanza per il riconoscimento della carta docente. Il Collegio ha innanzitutto rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Quanto all’eccezione relativa alla necessità della formula esecutiva, il Tribunale ha chiarito che l’art. 14 citato si riferisce al titolo esecutivo solo ai fini dell’esecuzione civile, mentre l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, per il giudizio di ottemperanza, non è richiesta l’apposizione della predetta formula.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’Amministrazione non può giustificare l’inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto che il Ministero provveda all’accredito delle somme sulla carta elettronica del docente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, ravvisando profili di potenziale danno erariale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.