Porto di fucile, revoca, istruzione cautelare, verifica stress psicofisico (TAR Abruzzo n. 6 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove ritenga necessaria l’acquisizione di elementi conoscitivi essenziali ai fini della decisione, può disporre incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione il deposito di una relazione circostanziata e documentata sulle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Tale facoltà si esercita senza definire il giudizio cautelare, fissando una nuova camera di consiglio per il seguito della trattazione. L’ordinanza che dispone l’istruttoria non implica alcuna valutazione nel merito della domanda cautelare, ma è funzionale ad assicurare un accertamento completo dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell’amministrazione, con particolare riferimento alla sussistenza e alla attualità dei requisiti che giustificano l’adozione di misure restrittive di diritti soggettivi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo, impugnava il provvedimento di revoca della licenza stessa, deducendo l’illegittimità del provvedimento. L’amministrazione, in particolare, aveva fondato la revoca sull’esistenza di uno stato di disagio e di stress psicofisico del ricorrente, circostanza che avrebbe determinato il venir meno dei requisiti di affidabilità richiesti per il mantenimento del titolo abilitativo. Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca, ma il Ministero dell’Interno, con determina del 13 ottobre 2025, rigettava il gravame.
Avverso tale determinazione, il ricorrente adiva il TAR Abruzzo, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto. Si costitutivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Chieti, mentre la Questura di Chieti non si costituiva. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2026 il Tribunale, valutata la domanda cautelare, riteneva necessario acquisire ulteriori elementi istruttori.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevata la necessità di approfondire i presupposti fattuali della revoca, ha disposto un’istruttoria ai sensi dell’art. 55, comma 12, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di assumere i mezzi di prova che ritenga necessari anche nel corso del giudizio cautelare.
La scelta istruttoria risponde all’esigenza di verificare la sussistenza delle condizioni che avevano indotto l’amministrazione a ritenere il ricorrente non più affidabile al mantenimento della licenza. Il Tribunale, infatti, ha ordinato alla Questura di Chieti di depositare una relazione circostanziata e documentata sulle ragioni che determinerebbero lo stato di disagio e di stress psicofisico della parte ricorrente e sul nesso di causa tra tale stato e l’esigenza di revoca del porto di fucile.
L’ordinanza assume rilievo poiché, pur non pronunciandosi sull’istanza cautelare, evidenzia la necessità che il provvedimento di revoca sia sorretto da un’adeguata e comprovata motivazione in punto di fatto, non potendo la misura restrittiva fondarsi su mere allegazioni o valutazioni apodittiche dell’amministrazione. La richiesta di documentazione circostanziata indica, pertanto, che il giudice amministrativo ritiene indispensabile verificare l’attualità e la concretezza dei presupposti che giustificano la revoca di un titolo abilitativo connesso all’esercizio di un’attività legittima.
Il Tribunale, inoltre, ha fissato una nuova camera di consiglio per il 13 marzo 2026 al fine di valutare, alla luce dell’esito degli incombenti istruttori, l’istanza di sospensione. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la persona fisica del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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