Permesso di soggiorno per casi speciali: infondatezza cautelare per assenza di rapporto di lavoro con violenza o sfruttamento (TAR Basilicata n. 102 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 18-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per “casi speciali” è rilasciato dal Questore su proposta dell’Autorità Giudiziaria procedente. Non sussiste il vizio di incompetenza allorché la Questura proceda al rilascio del titolo di soggiorno per “motivi di giustizia” in assenza della proposta dell’Autorità Giudiziaria, difettando il presupposto sostanziale dell’instaurazione di un rapporto di lavoro nel quale siano stati subiti atti di violenza o di sfruttamento. In fase cautelare, la domanda di sospensione del provvedimento di diniego è respinta allorché il ricorso appaia, ad una sommaria delibazione, infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava la ricevuta della Questura di Matera del 4.5.2026 e il successivo permesso di soggiorno rilasciato il 13.5.2026, nella parte in cui recavano l’annotazione “motivi di giustizia” anziché “casi speciali”. Impugnava altresì l’atto del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera dell’8.5.2026, di conferma del permesso per “motivi di giustizia”, chiedendo l’accertamento del diritto al rilascio del titolo per “casi speciali”. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituivano in giudizio. Il ricorrente presentava istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo allo stato infondato il ricorso. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha instaurato alcun rapporto di lavoro in cui abbia subito atti di violenza o di sfruttamento, venendo meno il presupposto sostanziale per il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Il Tribunale ha, inoltre, escluso il dedotto vizio di incompetenza. In base all’art. 18-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per “casi speciali” è emanato dal Questore, ma su proposta dell’Autorità Giudiziaria procedente. Ne consegue che, mancando tale presupposto, non può configurarsi alcuna incompetenza dell’organo che ha rilasciato il titolo per “motivi di giustizia”.
La valutazione di infondatezza, propria della fase cautelare, ha determinato il rigetto dell’istanza di sospensione. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi.
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Nota della Redazione
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