Acquisizione sanante ex art. 42-bis annullata per incompetenza e omessa comunicazione d’avvio (TAR Basilicata n. 274 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accessione invertita o acquisizione sanante, il provvedimento adottato ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 è un atto di natura essenzialmente discrezionale, che postula la valutazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico. La sua adozione è viziata da incompetenza quando l’organo che lo ha emanato non sia quello cui lo Statuto dell’ente attribuisce la competenza ad adottare provvedimenti di acquisto o relativi a diritti reali su immobili. È, inoltre, illegittimo per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 il provvedimento acquisitivo adottato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del comproprietario dell’area, non potendo trovare applicazione l’istituto di cui all’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 in ragione dell’ampia discrezionalità che connota la scelta dell’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’area di proprietà del ricorrente (per una quota di 1/5, in regime di comunione ereditaria) occupata sin dal 1980 dall’allora I.A.C.P. per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, senza che fosse mai stato emesso il decreto di esproprio. A seguito di una diffida del comproprietario a porre in essere l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 o in alternativa a restituire il bene, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale comunicava di aver già adottato, con determinazione dirigenziale del 14/03/2024, il provvedimento di acquisizione sanante dell’intera area, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR che aveva previsto tale possibilità alternativa alla restituzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, ritenendo fondate entrambe le censure sollevate dal comproprietario. Con priorità logica, il Collegio ha rilevato il vizio di incompetenza del Dirigente dell’A.T.E.R. che ha adottato il provvedimento. Lo Statuto dell’ente, richiamato in sentenza, assegna incontestabilmente all’Amministratore Unico la competenza ad adottare i provvedimenti di acquisto e cessione o relativi a diritti reali concernenti immobili, nel cui novero rientra pacificamente l’acquisizione ex art. 42-bis. La prospettata possibilità di ratifica del vizio, ventilata dalla resistente, non si è concretizzata in alcun formale provvedimento idoneo ad assumere rilevanza in giudizio.
La Corte ha, inoltre, ravvisato la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Il ricorrente, quale comproprietario dell’area, è rimasto estraneo alla procedura acquisitiva che lo incide direttamente. Tale adempimento è stato ritenuto indefettibile in considerazione dell'”amplissima e rilevante discrezionalità” che connota il provvedimento di acquisizione sanante (cfr. Corte Costituzionale n. 71 del 2015 e Adunanza Plenaria n. 2 del 2016), finalizzato a vagliare le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico anche attraverso la comparazione con i contrapposti interessi privati. In radice, pertanto, difettano i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Alla luce delle illegittimità riscontrate, il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento acquisitivo esclusivamente nei limiti dell’interesse del ricorrente, ovvero nella parte in cui l’oggetto della determinazione include la quota a lui intestata (pari a 1/5). È stato, invece, preservato l’effetto acquisitivo nei confronti degli altri quattro comproprietari, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur. La condanna alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato, è stata posta a carico dell’A.T.E.R. di Matera.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.