Riduzione del trattamento ABA e obbligo di riesame sulla base delle osservazioni del supervisore (TAR Basilicata n. 87 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, il giudice amministrativo deve valutare la fondatezza delle osservazioni formulate dal supervisore del trattamento sanitario al fine di verificare il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dalla riduzione delle ore di terapia. Il provvedimento che riduce il trattamento ABA deve essere riesaminato dall’amministrazione sanitaria qualora tale riduzione non sia supportata da una relazione tecnica che tenga conto delle condizioni specifiche del paziente, del rischio di regressione e della fase di transizione scolastica. L’accoglimento dell’istanza cautelare può essere disposto ai soli fini del riesame, con il termine di trenta giorni per l’amministrazione di provvedere nuovamente.
Il Fatto
I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico di livello 3 impugnavano il provvedimento dell’ASL di Matera che aveva ridotto il trattamento individuale ABA da 30 a 15 ore settimanali. I ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento nella parte limitativa e l’accertamento del diritto della minore a continuare a ricevere il trattamento riabilitativo sanitario a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via diretta o mediante rimborso spese. Con ricorso incidentale veniva presentata istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Il giudice adito, verificata la propria giurisdizione e competenza, esaminava la domanda cautelare alla luce della Relazione del supervisore del trattamento, allegata al ricorso, che aveva formulato osservazioni critiche in ordine alla riduzione delle ore di terapia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto l’istanza cautelare ritenendo fondate le osservazioni del supervisore, il quale aveva evidenziato che la riduzione del trattamento ABA da 30 a 15 ore settimanali avrebbe potuto fortemente danneggiare i risultati raggiunti. Il pericolo di danno grave e irreparabile emergeva dalla circostanza che la riduzione non avrebbe permesso l’implementazione delle occasioni di apprendimento necessarie, tenuto conto delle marcate difficoltà di mantenimento e di generalizzazione delle abilità acquisite. Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, la delicata fase di passaggio della minore dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria di Primo Grado, che richiede una capacità di adattamento impegnativa.
L’organo giudicante ha condiviso l’osservazione del supervisore secondo cui la riduzione proposta si sarebbe tradotta in un prolungamento del percorso riabilitativo, poiché il perseguimento degli obiettivi avrebbe richiesto necessariamente tempi più lunghi. Al contrario, la possibilità di mantenere un monte di ore pari ad almeno 25 ore settimanali avrebbe consentito l’acquisizione di livelli di autonomia maggiori, potendosi procedere con un graduale decremento per promuovere il mantenimento delle abilità apprese e delle acquisizioni realmente consolidate.
Il giudice ha inoltre considerato l’auspicio del supervisore di una collaborazione tra il servizio pubblico e l’équipe privata per confrontarsi direttamente in merito alla modulazione del percorso riabilitativo, tenendo conto sia dell’interesse del paziente sia dell’efficienza ed efficacia dell’intervento. Il Tribunale ha evidenziato che la distribuzione dell’intervento nei diversi contesti di vita, in ambito scolastico e domestico, agevola il processo di generalizzazione e permette di condividere gli obiettivi e le strategie. L’ordinanza ha disposto il riesame da parte dell’ASM, assegnando il termine di trenta giorni e valutando anche la possibilità di concedere 25 ore settimanali in luogo delle 21 ore (15 più 6) già concesse.
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Nota della Redazione
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