Dimissioni di un consigliere comunale e impossibilità di surroga: non si scioglie il Consiglio se la riduzione resta sotto la metà (TAR Basilicata n. 133 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di dimissioni di un consigliere comunale, l’obbligo di surroga previsto dall’art. 38, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 viene meno quando non esistono candidati non eletti in grado di subentrare. L’impossibilità di surroga integra un’ipotesi di scioglimento dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del d.lgs. n. 267/2000, solo se la riduzione dell’organo assembleare raggiunge la metà dei componenti. Se la riduzione resta infra dimidium, la prosecuzione della vita consiliare non è patologica, in conformità ai principi di rispetto del risultato elettorale e di continuità degli organi elettivi. Il cittadino elettore non ha legittimazione a impugnare le deliberazioni consiliari per vizi formali o procedimentali, essendo tale legittimazione eccezionalmente riconosciuta ai soli componenti dell’organo consiliare lesi nelle proprie prerogative.
Il Fatto
Alcuni cittadini elettori del Comune di Irsina hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale di convalida degli eletti all’esito della consultazione del 26 e 27 maggio 2025. In quell’occasione era stata presentata un’unica lista, risultata composta dal numero massimo di dodici candidati previsto per i comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti.
Prima della seduta di convalida, una consigliera proclamata aveva rassegnato le dimissioni. Il Consiglio comunale, rilevata l’impossibilità di procedere alla surroga per l’assenza di altri candidati non eletti, aveva comunque convalidato l’elezione del Sindaco e di undici consiglieri. I ricorrenti hanno dedotto la nullità della convalida per mancata inclusione della surroga nell’ordine del giorno, per l’obbligo di scioglimento dell’organo ridottosi e per il presunto deficit motivazionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto in via preliminare lo stralcio della memoria depositata dai ricorrenti oltre il termine prescritto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, tra le quali emergeva quella per mancata notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Secondo lo ius receptum, il cittadino elettore non ha legittimazione a contestare le deliberazioni consiliari per violazioni di natura formale o procedimentale, come la mancata inclusione di un argomento nell’ordine del giorno. Tale facoltà è riservata eccezionalmente ai componenti dell’organo consiliare che deducano la compromissione delle prerogative connesse al proprio munus. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano nemmeno prospettato un pregiudizio alla propria sfera giuridica.
Il secondo motivo è stato respinto nel merito. La Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 impone la surroga entro dieci giorni, ma non si fa luogo a essa quando ricorrono i presupposti per lo scioglimento ai sensi dell’art. 141. Tale ultima disposizione prevede la riduzione dell’organo per impossibilità di surroga solo quando questa raggiunga la metà dei componenti.
Nel caso di una riduzione contenuta entro tale soglia, come quella in esame, non sussiste alcuna causa di scioglimento: nessuna norma impone che il Consiglio operi necessariamente nella composizione del plenum. La continuità degli organi elettivi e il rispetto del risultato elettorale prevalgono, sicché la delibera di convalida è legittima anche se assunta con organo ridotto, come confermato dal precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5051 del 2020. Il terzo motivo è stato infine respinto perché la delibera impugnata conteneva un’ampia motivazione a supporto della scelta. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese.
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Nota della Redazione
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