Ottemperanza per il pagamento del beneficio di formazione docenti: nomina del commissario ad acta e penalità di mora (TAR Basilicata n. 124 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum del giudice. L’onere di provare l’avvenuto adempimento, prima della notifica del ricorso, grava sul debitore. Accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, nomina un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e dispone, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale di Potenza che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, il creditore ha promosso ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era divenuta irrevocabile, ma l’ente non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che l’inerzia dell’Amministrazione configura una violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario.
La Corte ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12533/2001. Non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. È stato fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato. Il compenso per la funzione commissariale, liquidato in euro 300,00 sulla base dei parametri di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002, è stato posto a carico dell’Amministrazione.
Il Collegio ha inoltre disposto la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
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Nota della Redazione
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