Insufficienza degli oneri di sicurezza e fumus boni iuris nella verifica di congruità (TAR Basilicata n. 19 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dedotta insufficienza dell’ammontare degli oneri di sicurezza costituisce, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, elemento idoneo a radicare il fumus boni iuris del ricorso avverso l’aggiudicazione, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 108 del codice dei contratti pubblici in materia di verifica di congruità dell’offerta. La carenza di un’adeguata quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali può inficiare l’intera procedura di verifica dell’anomalia, imponendo l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti di gara in attesa della delibazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Bella, disposta dalla Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito in favore della controinteressata, unitamente ai verbali di gara e agli atti del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta.
Con atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì impugnato la successiva determinazione di conferma dell’efficacia dell’aggiudicazione, adottata all’esito del subprocedimento di verifica. La società ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché l’accertamento del proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare il contratto, anche mediante subentro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha proceduto alla sommaria delibazione delle censure dedotte, tipica della fase cautelare, valutando la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.
L’attenzione del Collegio si è concentrata sulla dedotta insufficienza dell’ammontare degli oneri di sicurezza, profilo strettamente connesso alla disciplina della verifica di congruità dell’offerta. Sul punto, il richiamo all’art. 108 del codice dei contratti pubblici assume rilievo dirimente, atteso che la norma impone alla stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse anche con riferimento alla corretta quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali, la cui sottostima può compromettere la serietà dell’offerta medesima.
Il Collegio ha ritenuto che la questione prospettata sia assistita dal requisito del fumus boni iuris, in considerazione delle peculiarità della vicenda e della rilevanza delle censure formulate dalla ricorrente con riguardo alla congruità dell’offerta aggiudicataria.
In ragione della natura della questione, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, con integrale compensazione delle spese di lite della fase e conferma dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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