Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e necessità di valutare la sede più vicina al luogo di residenza (TAR Basilicata n. 10 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel disporre il trasferimento d’ufficio per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, comma 4, DPR n. 335/1982, l’Amministrazione di pubblica sicurezza non è esonerata dall’obbligo di considerare la possibilità di assegnare l’agente a una sede di servizio più vicina al luogo di residenza. Tale valutazione, imposta dal terzo comma del medesimo art. 55, deve tenere conto delle situazioni di famiglia e delle condizioni di salute del dipendente. La mancata considerazione di tali esigenze rende illegittimo il provvedimento, che va annullato in sede cautelare con contestuale ordine di riesame all’Amministrazione, la quale dovrà rivalutare la scelta della sede alla luce di tutti gli elementi emersi.
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale, veniva destinatario di un decreto del Capo della Polizia che ne disponeva il trasferimento immediato per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55, comma 4, DPR n. 335/1982. Il provvedimento, notificato il 26 settembre 2025, imponeva all’agente di lasciare la sede di servizio.
Il ricorrente, ritenendo illegittimo il trasferimento, proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata, chiedendone l’annullamento e avanzando contestualmente istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia del provvedimento. A sostegno del ricorso, lamentava, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 55, comma 3, DPR n. 335/1982, che impone all’Amministrazione, nel disporre il trasferimento d’ufficio, di tenere conto anche delle situazioni di famiglia. Il ricorrente evidenziava che l’Amministrazione non aveva valutato la possibilità di trasferirlo presso una sede di servizio più prossima al luogo della sua residenza, la qual cosa avrebbe contemperato le esigenze di servizio con le sue necessità personali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, esaminata la censura relativa alla violazione del richiamato art. 55, comma 3, DPR n. 335/1982, ha accolto l’istanza cautelare, ma non in modo pieno. Il Collegio ha ritenuto di dover accogliere la domanda ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato, disponendo che l’Amministrazione resistente valuti la possibilità di trasferire il ricorrente presso una sede di servizio più vicina al luogo di residenza.
La decisione si fonda sulla considerazione che, nel disporre un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, l’Amministrazione non può limitarsi a individuare una nuova sede in astratto, ma deve operare una valutazione che tenga conto delle esigenze familiari del dipendente. Tale obbligo, previsto espressamente dal terzo comma dell’art. 55, risulta funzionale a garantire un corretto bilanciamento tra le ragioni organizzative e disciplinari dell’Amministrazione e i diritti fondamentali della persona.
La scelta del riesame, piuttosto che dell’annullamento secco del provvedimento, evidenzia il carattere cautelare e non definitivo della decisione. Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni juris con specifico riferimento al profilo della sede di destinazione, lasciando all’Amministrazione il compito di compiere una nuova valutazione che includa tra i criteri di scelta anche la prossimità al luogo di residenza del ricorrente.
Nella valutazione, l’Amministrazione dovrà tenere conto anche delle particolari condizioni di salute del ricorrente, documentate da un certificato del Cardiologo attestante una cardiopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa, ipertrofia ventricolare e insufficienza mitralica moderata. Tali condizioni, seppur non dirimenti in via assoluta, costituiscono un elemento che l’Amministrazione non può ignorare nell’individuare la nuova sede di servizio.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi, e ha fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza pubblica dell’8 luglio 2026, data in cui la questione sarà esaminata nel merito. L’ordinanza, che contiene l’espresso oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, sarà eseguita dall’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.