Ottemperanza dei decreti ingiuntivi non opposti al Comune in dissesto (TAR Basilicata n. 49 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, diretto ad ottenere l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, non deve essere preceduto dalla notifica dell’atto di precetto, atto che afferisce alla diversa fase di avvio dell’esecuzione dinanzi al giudice ordinario. La preclusione alle azioni esecutive nei confronti degli enti locali in dissesto, di cui all’art. 248, co. 2, d.lgs. n. 267/2000, non opera quando i crediti azionati sono sorti in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, essendo gli stessi estranei alla gestione liquidatoria. Ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti.
Il Fatto
Una società esponeva di essere creditrice del Comune di Montescaglioso in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale civile di Matera, non opposti dall’ente e dichiarati provvisoriamente esecutivi dal giudice dell’ottemperanza. Nonostante la notificazione dei titoli in forma esecutiva, il Comune non provvedeva al pagamento integrale delle somme dovute, residuando un credito per capitale, interessi moratori, compensi professionali e spese della fase monitoria.
La società proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si costituiva eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dell’atto di precetto e per la preclusione derivante dal proprio stato di dissesto finanziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni di rito. Ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di provvedimenti di condanna al pagamento di somme non richiede la notifica del precetto, atto tipico dell’esecuzione forzata ordinaria dinanzi al giudice civile.
Quanto alla seconda eccezione, il TAR ha chiarito che la preclusione di cui all’art. 248, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 opera solo per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, ossia per quelli sorti antecedentemente alla dichiarazione di dissesto. Nel caso di specie, i crediti azionati erano successivi a tale dichiarazione e pertanto non potevano trovare ostacolo nella disciplina del dissesto.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudice ha accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, la decorsa infruttuosa del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 e il perdurante inadempimento dell’ente, provato anche alla luce del principio di non contestazione. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di dare integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi nel termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora il Prefetto di Matera quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente, con espresso riconoscimento che in esse rientrano in modo omnicomprensivo le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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