Diffida per occupazione abuso suolo pubblico: fumus per difetto di istruttoria se i fatti sono ascritti a terzi (TAR Basilicata n. 5 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, sussiste il fumus boni iuris del ricorso avverso una diffida a rimuovere un’occupazione abusiva di suolo pubblico quando il provvedimento presenti un difetto di istruttoria e di motivazione, ascrivendo l’attività abusiva a un soggetto terzo ed estraneo al procedimento senza chiarire le modalità di coinvolgimento del destinatario dell’ordine. In tal caso, il giudice cautelare sospende l’efficacia dell’atto e dispone il riesame da parte dell’Amministrazione, al fine di superare le criticità rilevate, con contestuale incombente istruttorio volto all’acquisizione del verbale di sopralluogo e della documentazione rilevante.
Il Fatto
Un proprietario di terreni confinanti con un’area pubblica impugnava la diffida con cui il Comune gli ordinava di rimuovere l’occupazione abusiva di una porzione di suolo pubblico e di ripristinare lo stato dei luoghi entro quindici giorni. Nel provvedimento, l’Amministrazione dava atto che l’occupazione derivava dall’installazione di una recinzione e di opere edilie da parte di un diverso soggetto, estraneo al giudizio, e che l’odierno ricorrente si era limitato ad arare i terreni di sua proprietà limitrofi all’area pubblica.
Avverso tale atto, il ricorrente proponeva istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato, in primo luogo, che il provvedimento impugnato ascriveva la responsabilità dell’occupazione abusiva a un soggetto terzo, estraneo al procedimento, senza che emergesse alcun elemento a carico del destinatario della diffida. In secondo luogo, il giudice ha evidenziato che il provvedimento riferiva soltanto che il ricorrente si sarebbe limitato ad arare i terreni di sua proprietà limitrofi al tratturo, senza indicare in che modo tale attività avesse coinvolto le superfici di proprietà pubblica.
Da tali elementi, il Collegio ha desunto la fondatezza delle doglianze relative al difetto di istruttoria e di motivazione, trattandosi di un provvedimento sanzionatorio che non chiariva il titolo di imputazione della condotta contestata al destinatario. Il TAR ha quindi sospeso l’efficacia degli atti impugnati, disponendo il riesame del provvedimento di diffida da parte del Comune e l’acquisizione del verbale di sopralluogo dei Carabinieri e della documentazione correlata.
La decisione si fonda sull’esigenza di garantire la correttezza del procedimento amministrativo, imponendo all’Amministrazione di riesaminare l’atto alla luce delle criticità emerse e di depositare il nuovo provvedimento adottato, con la documentazione istruttoria, entro trenta giorni. Il Collegio ha compensato le spese della fase cautelare e ha fissato la pubblica udienza per il prosieguo del giudizio.
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Nota della Redazione
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