Accertato il silenzio-inerzia sulla VIA, obbligo di provvedere e rimborso del 50% dei diritti di istruttoria (TAR Basilicata n. 564 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini perentori fissati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNRR integra un’illegittima inerzia, che permane fino alla proposizione del ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Gli atti di natura soprassessoria, quali note di trasmissione o pareri istruttori, non valgono a definire il procedimento. La violazione dei termini di conclusione del procedimento determina, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di rimborsare al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, presentava in data 26.02.2024 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto di impianto eolico da 39,6 MW nei comuni di Venosa e Maschito. Dopo la dichiarazione di procedibilità e l’avvio della consultazione pubblica, il Ministero dell’Ambiente disponeva una nuova consultazione nel novembre 2024, a seguito di integrazioni documentali. Da tale data, nessun atto definitivo veniva adottato. La società diffidava le Amministrazioni alla conclusione del procedimento nel maggio e nell’agosto 2025, proponendo infine ricorso avverso il silenzio-inerzia. La ricorrente chiedeva altresì la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, inquadrando preliminarmente il progetto nella categoria di quelli compresi nel PNRR, ai sensi dell’art. 8, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Per tale categoria di progetti, la legge prevede una scansione procedimentale puntuale, con termini perentori per le consultazioni pubbliche, per l’istruttoria della Commissione tecnica e per l’adozione del provvedimento finale da parte del Ministero. Nel caso di specie, il termine complessivo risultava ampiamente superato.
Il Collegio ha evidenziato come le Amministrazioni si fossero limitate all’adozione di atti soprassessori, come una nota ministeriale dell’11.09.2025 che comunicava la sola trasmissione della documentazione alla Commissione, e un parere istruttorio del Ministero della Cultura. Tali atti, ha precisato il TAR, sono inidonei a definire il procedimento e non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa, in linea con la giurisprudenza citata. Ha inoltre chiarito che la disciplina sulla priorità di trattazione introdotta dall’art. 1 della L. n. 191/2024 non pregiudica il rispetto dei termini per i progetti PNRR.
Conseguentemente, il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio e condannato il Ministero dell’Ambiente a provvedere espressamente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, ha nominato come commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, disponendo la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Accogliendo la domanda risarcitoria in forma specifica, il TAR ha infine condannato il Ministero al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, quantificato in euro 13.149,40 a fronte del pagamento documentato di euro 26.298,80. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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