Ottemperanza per mancato pagamento di sentenza risarcitoria: condanna della Regione inottemperante (TAR Basilicata n. 555 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non si costituisce non assolve all’onere di provare l’avvenuto pagamento, sicché il perdurare dell’inottemperanza costituisce dato incontestato. Il credito risarcitorio liquidato dal Giudice di Pace si configura come debito di valore fino alla pubblicazione del titolo esecutivo, mentre dopo tale data si trasforma in debito di valuta, con applicazione dei soli interessi legali. Il compenso professionale liquidato in favore del difensore dichiaratosi antistatario è assoggettato a interessi legali, rimborso forfettario, IVA e CPA, con IVA applicata anche sulla CPA e sulle somme accessorie, in conformità alla disciplina sulla determinazione dell’imponibile al momento del pagamento.
Il Fatto
A seguito dei danni riportati dall’automobile di un privato per l’attraversamento della strada da parte di un gruppo di cinghiali, il Giudice di Pace di Lagonegro aveva condannato la Regione Basilicata al risarcimento del danno in favore del danneggiato e al pagamento del compenso professionale in favore dell’avvocato, dichiaratosi antistatario.
La sentenza, notificata alla Regione, era rimasta inadempiuta. I creditori proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, depositando il titolo esecutivo e la certificazione attestante il passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, verificata la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 e la regolarità della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Regione, non costituendosi, non aveva assolto all’onere di provare l’avvenuto adempimento, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Ne è derivato il carattere incontestato del perdurare dell’inottemperanza e la fondatezza del ricorso.
Quanto alle somme dovute al danneggiato, il TAR ha applicato i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 per le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, qualificate come debiti di valore: per il primo anno dal sinistro solo interessi legali sulla sorte; per il periodo successivo interessi sulla sorte comprensiva della rivalutazione maturata; dopo la pubblicazione del titolo esecutivo, solo interessi legali sulla somma complessiva, ormai divenuta debito di valuta.
In relazione al compenso dell’avvocato antistatario, il TAR ha ordinato il pagamento della somma capitale con gli accessori nella sequenza prevista dall’ordinamento professionale, includendo il rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, la CPA e l’IVA, determinata anche su quest’ultima e sugli interessi, in base all’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972 e all’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. in L. n. 85/1995.
Il TAR ha infine assegnato alla Regione il termine di 60 giorni per adempiere, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Potenza quale Commissario ad acta, con compenso liquidato in dispositivo a carico dell’amministrazione, e ha condannato la Regione alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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