Silenzio-inadempimento su istanza di assegnazione diretta: infondato se manifestamente infondata la pretesa (TAR Basilicata n. 548 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ex art. 2 legge n. 241/1990, deve essere verificato in concreto, con la conseguenza che non può essere imposto all’amministrazione l’obbligo di adottare una decisione quando la pretesa azionata dal privato sia manifestamente infondata. Ne deriva che è infondato il ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi su un’istanza di assegnazione di terreni del demanio comunale, allorché l’assegnazione possa essere effettuata solo all’esito di un apposito procedimento di evidenza pubblica e non già direttamente in favore del singolo istante. Tale principio trova applicazione, oltre che nel merito, anche ai fini della delibazione sull’opportunità di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., quando il ricorso sia manifestamente inammissibile o infondato.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune di Bernalda un’istanza volta ad ottenere in locazione e/o in acquisto alcuni terreni di proprietà comunale, individuati al foglio n. 102. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., deducendo la violazione del termine procedimentale di cui all’art. 2 legge n. 241/1990. Nel giudizio interveniva ad opponendum una società agricola, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei propri confronti e ne deduceva l’infondatezza nel merito. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’inutilità di ordinare la rinotificazione del ricorso al Comune, in ragione dell’incompletezza della documentazione prodotta circa l’avvenuta notificazione. Ha tuttavia precisato che l’integrazione del contraddittorio non può essere disposta quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile, risultando provato che il ricorrente fosse a conoscenza della circostanza che uno dei terreni richiesti era già stato assegnato alla società interveniente. Ha altresì ritenuto il ricorso infondato, poiché dalla regolamentazione comunale emerge che i fondi del demanio comunale non possono essere assegnati direttamente ai singoli istanti, ma esclusivamente all’esito di un procedimento di evidenza pubblica.
La Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento deve essere verificato in concreto, non essendo utile imporre una decisione espressa in presenza di una pretesa manifestamente infondata. In applicazione di tale principio, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’interveniente ad opponendum.
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Nota della Redazione
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