Carenza di attualità della lesione e sopravvenuto decorso del termine escludono la tutela cautelare avverso l’ordinanza sindacale di apertura domenicale della farmacia (TAR Calabria n. 468 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di attualità della lesione la domanda cautelare proposta avverso l’ordinanza sindacale che impone l’apertura straordinaria di una farmacia in una data ormai trascorsa, atteso che l’obbligo dedotto in giudizio non è più suscettibile di esecuzione e l’eventuale pregiudizio si è già consumato. La clausola del provvedimento che riserva all’amministrazione la facoltà di modularne il contenuto al sopravvenire di circostanze non implica, di per sé, che ulteriori aperture straordinarie siano già dovute. Ne consegue che la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora deve essere compiuta con riguardo alla lesione attuale e concreta, non a quella meramente ipotetica o futura.
Il Fatto
La società titolare di un esercizio farmaceutico impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Vibo Valentia aveva imposto l’apertura della farmacia nella giornata del 2 agosto 2026, con orario continuato, chiedendone la sospensione cautelare. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento comunale e degli atti presupposti, deducendo l’eccesso di potere e la violazione della normativa di settore.
Si costituivano in giudizio il Comune di Vibo Valentia e la Regione Calabria, insistendo per il rigetto dell’istanza incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’obbligo di apertura imposto dall’ordinanza riguardava una data ormai trascorsa rispetto alla camera di consiglio del 2 settembre 2026. Siffatta circostanza assume rilievo dirimente ai fini della valutazione della domanda cautelare.
Il Collegio ha osservato che, una volta decorso il termine per l’adempimento, l’atto impugnato non è più idoneo a produrre la lesione lamentata, atteso che l’eventuale pregiudizio si è già interamente consumato. La richiesta di sospensione dell’efficacia di un provvedimento i cui effetti si sono esauriti deve, pertanto, ritenersi priva del requisito dell’attualità del danno, che costituisce presupposto indefettibile per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a..
Il Tribunale ha, inoltre, escluso che dalla clausola contrattuale contenuta nell’art. 5 del provvedimento impugnato, che riservava all’amministrazione la facoltà di modificare l’ordinanza al sopravvenire di circostanze che ne richiedessero l’adattamento, potesse desumersi l’esistenza di un obbligo di ulteriori aperture straordinarie. Si tratta, infatti, di una mera clausola di riserva, la cui eventuale attivazione non è né automatica né prevedibile, sicché non può fondare la sussistenza di una lesione attuale e concreta.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate nella misura di € 1.000,00 per ciascuna.
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Nota della Redazione
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