Annullamento di sanzioni disciplinari militari: improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 1550 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, resa per fatti sopravvenuti al deposito del ricorso, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione, e il suo venir meno per fatti sopravvenuti comporta una pronuncia di rito che non entra nel merito delle censure dedotte. La peculiarità dei profili interpretativi della vicenda può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, ha impugnato dinanzi al TAR Calabria la scheda valutativa e il provvedimento di ammonizione, deducendo una pluralità di vizi riguardanti l’esercizio del potere di valutazione e contestando la legittimità dell’ammonizione per l’assenza di qualità o comportamenti negativi a suo carico. L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in considerazione di fatti sopravvenuti al deposito del ricorso, segnatamente il miglioramento delle note caratteristiche successive a quelle impugnate e la mancata considerazione dell’ammonimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel decidere la causa, ha dato atto della memoria depositata dalla difesa del ricorrente, rilevando che da essa risulta venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con pronuncia di rito che assorbe ogni questione di merito relativa alla legittimità dei provvedimenti impugnati.
La decisione si fonda sul principio secondo cui l’interesse al ricorso deve permanere fino al momento della decisione, sicché la sopravvenuta carenza di interesse, conseguente a fatti verificatisi dopo la proposizione del gravame, impone una declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che possa farsi luogo all’esame delle censure proposte. L’istituto della improcedibilità, declinato per il processo amministrativo, costituisce espressione del principio generale per cui la funzione giurisdizionale non può essere attivata oltre il perdurare della necessità di tutela.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando i peculiari profili interpretativi della vicenda che hanno reso non agevole la valutazione delle questioni prospettate. Ha altresì ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
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Nota della Redazione
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