Retrodatazione promozione Polizia di Stato: no all’efficacia retroattiva della Consulta su rapporti esauriti (TAR Calabria n. 1533 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, pur avendo efficacia retroattiva, non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quelle situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili per mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi definitivi. Gli atti di nomina e inquadramento del pubblico dipendente hanno natura provvedimentale e autoritativa, anche per la determinazione della decorrenza giuridica, sicché la relativa posizione soggettiva è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Ne consegue che la mancata impugnazione delle nomine di coloro che hanno superato il dipendente in anzianità determina il definitivo consolidamento delle rispettive posizioni, rendendole insensibili alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma applicata. La pretesa alla retrodatazione non può pertanto essere fatta valere in giudizio in assenza di tempestiva impugnazione dell’atto presupposto.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato, promosso per meriti straordinari, chiedeva al TAR Calabria l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di adeguare la decorrenza giuridica della propria promozione a quella dei vincitori del concorso successivo, ossia al 1° gennaio 2005, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020. Il ricorrente domandava altresì la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni per il ritardato avanzamento. Con successivi motivi aggiunti, impugnava il decreto del Capo della Polizia dell’8 giugno 2023 che, a seguito di scrutinio per merito assoluto, gli conferiva la qualifica superiore con decorrenza dal 4 giugno 2022, e non dalla data richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR prende le mosse dall’eccezione di rito dell’Amministrazione, ma ritiene di poter prescindere da essa, risultando più liquida l’infondatezza nel merito. Il punto dirimente è che lo stato giuridico del ricorrente si è consolidato da tempo, non potendo questi invocare l’efficacia retroattiva della sentenza n. 224/2020 della Corte costituzionale, la quale non si estende ai rapporti esauriti.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui gli atti di inquadramento del pubblico dipendente hanno natura provvedimentale e autoritativa e la relativa posizione giuridica è di interesse legittimo. La mancata impugnazione, da parte del ricorrente, delle nomine di coloro che, beneficiando della retrodatazione, lo avevano scavalcato nell’anzianità ha determinato il definitivo consolidamento delle posizioni, cristallizzando l’attribuzione dell’anzianità a ogni effetto di legge. Il TAR richiama la giurisprudenza del TAR Lazio – Roma, che con sentenza del 1° agosto 2025 ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente sul medesimo punto, nonché le proprie precedenti decisioni (nn. 179/2024 e 1314/2025).
La Corte esclude, pertanto, la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., non essendo l’Amministrazione tenuta ad agire in senso favorevole al ricorrente. Viene altresì esclusa la violazione dei principi di correttezza e buona fede, operando il principio di esaurimento come declinazione dell’autoresponsabilità e della stabilità delle situazioni giuridiche.
Quanto alla prospettata violazione dell’art. 2 del Trattato UE, il Collegio osserva che si tratta di disposizione di principio, non direttamente applicabile, e che il consolidamento delle posizioni giuridiche non contrasta con i parametri unionali.
Infine, la domanda risarcitoria è respinta per assenza di illecito, avendo l’Amministrazione applicato il diritto vigente, e per l’ardua configurabilità della colpa, considerata la difficile esegesi del quadro normativo. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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