Obbligo di soccorso istruttorio nei concorsi per titoli dichiarati in modo ambiguo (TAR Calabria n. 1397 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma primo, lett. b), l. n. 241/1990 ha portata generale e va attivato qualora, dalla documentazione presentata dal candidato, residuino margini di incertezza facilmente superabili, fermo il rispetto della par condicio. L’obbligo sussiste anche quando la dichiarazione del titolo, pur non dettagliata, sia idonea a renderlo identificabile e l’eventuale dubbio interpretativo possa essere risolto senza produrre effetti vantaggiosi a danno degli altri concorrenti. Il principio di autoresponsabilità non opera quando i criteri di dettaglio per l’attribuzione dei punteggi siano stati specificati dalla commissione solo in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il Fatto
Un candidato partecipava a un concorso pubblico indetto dal CNR, dichiarando nel curriculum allegato alla domanda di essere munito di “laurea in ingegneria gestionale”, conseguita al termine di un percorso di studi iniziato nel 1997. La commissione, applicando criteri specificati solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, riconosceva al titolo il punteggio previsto per la laurea triennale (0,4 punti) e non quello, più elevato, spettante per la laurea del vecchio ordinamento (1 punto). Nonostante l’istanza di riesame, l’amministrazione correggeva solo parzialmente il punteggio, e il candidato impugnava gli atti di gara, deducendo la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio e l’illegittima valutazione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso, limitatamente all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti ai fini risarcitori, dichiarando improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dello scorrimento della graduatoria che aveva comportato l’assunzione del ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha osservato che il sistema ordinamentale precedente al D.M. 509/1999 prevedeva il diploma di laurea, oggi qualificato come “vecchio ordinamento”, e ha rilevato che il bando imponeva ai candidati di allegare un curriculum in formato europeo con ogni informazione utile per la valutazione. La commissione, tuttavia, aveva specificato i criteri di dettaglio per l’attribuzione dei punteggi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Ad avviso del Tribunale, la dichiarazione resa dal candidato, il quale aveva riportato esattamente la dicitura del diploma e indicato l’anno di immatricolazione, era idonea a far emergere ictu oculi la natura di laurea del vecchio ordinamento del titolo posseduto. L’eventuale dubbio interpretativo avrebbe dovuto essere superato mediante il soccorso istruttorio, istituto di portata generale applicabile anche alle procedure concorsuali, nel rispetto della par condicio.
La Corte ha precisato che il principio di autoresponsabilità del candidato non può essere invocato per escludere l’operatività del soccorso istruttorio quando la documentazione presentata sia completa e il dubbio riguardi esclusivamente la qualificazione giuridica del titolo dichiarato. In tali casi, l’amministrazione è tenuta a compiere uno sforzo diligente di emendamento dell’errore, anche alla luce dell’interesse pubblico all’assunzione delle risorse più qualificate.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non è stato riconosciuto il punteggio pieno, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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