Esclusione per mancata allegazione del certificato CE e principio di autoresponsabilità (TAR Campania n. 5036 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di gara pubblica, la documentazione prodotta dal concorrente in risposta al soccorso istruttorio non può integrare il contenuto dell’offerta tecnica, ove il documento richiesto — quale la certificazione CE di conformità del prodotto — costituisca un elemento essenziale della stessa. La stazione appaltante, vincolata al rispetto della lex specialis, non è tenuta a ricavare d’ufficio la sussistenza del requisito da dichiarazioni del produttore, né può sostituire la propria valutazione a quella demandata alla commissione di gara, che riscontra esclusivamente la ritualità della documentazione allegata. Il concorrente che abbia allegato un certificato non riferibile al prodotto offerto non può ovviare alla carenza con una produzione tardiva, imputandosi a lui gli errori commessi nella presentazione dell’offerta secondo il principio di autoresponsabilità, che preclude la soccorribilità degli elementi integranti l’offerta tecnica.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura indetta dalla centrale di committenza per l’affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva, suddivisa in lotti, concernente il lotto 90 l’offerta di un dispositivo medico. In sede di gara, la stazione appaltante chiedeva di precisare la corrispondenza del certificato CE allegato alla categoria di prodotti oggetto del lotto. Il concorrente, riscontrando la richiesta, esibiva una certificazione diversa da quella originariamente prodotta, ritenuta dalla commissione aggiuntiva e non meramente dimostrativa; all’esito, veniva disposta l’esclusione per difformità del prodotto offerto rispetto agli atti di gara e il lotto veniva dichiarato deserto.
La società impugnava l’esclusione, deducendo che la certificazione CE non sarebbe stata necessaria per i prodotti rientranti nel regime transitorio di cui all’art. 120 del Regolamento (UE), e che l’identificazione del certificato corretto sarebbe stata comunque possibile dalla dichiarazione del produttore. La stazione appaltante resisteva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure della società. In primo luogo, ha rilevato che il Capitolato Tecnico imponeva l’allegazione delle dichiarazioni di conformità e delle certificazioni CE, e che la ricorrente aveva prodotto una certificazione non riferibile al prodotto offerto. La produzione di un nuovo certificato in sede di soccorso istruttorio, ha precisato il collegio, non poteva integrare l’offerta tecnica, né ovviare alla mancanza della certificazione di conformità, elemento essenziale della stessa, vertendosi in un’ipotesi di non soccorribilità degli elementi integranti l’offerta.
La circostanza che il dispositivo rientrasse nel regime transitorio del Regolamento (UE) non esonerava il concorrente dall’onere di allegare la certificazione disponibile, requisito imposto uniformemente a tutti i partecipanti nel rispetto della par condicio competitorum. La commissione, ha aggiunto il tribunale, non era tenuta a valutare aliunde la conformità del prodotto, né poteva supplire alla negligenza del concorrente, il quale non può pretendere che l’amministrazione ricavi d’ufficio l’esistenza di un requisito da dichiarazioni del produttore.
Il tribunale ha quindi richiamato il principio di autoresponsabilità, in base al quale il partecipante sopporta le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione, non potendo imputare all’amministrazione la propria inadempienza. L’esclusione è stata pertanto ritenuta legittima, con conseguente reiezione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, per la peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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