La mera domanda di condono edilizio non legittima l’avvio di attività commerciale in locali abusivi (TAR Campania n. 4980 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio, pur producendo effetti conservativi rispetto alle attività svolte anteriormente, non comporta effetti ampliativi della sfera giuridica dell’interessato. La mera istanza di sanatoria, prima del rilascio del provvedimento favorevole, non integra la sussistenza di un titolo e le opere realizzate restano abusive, sicché la loro conformità urbanistico-edilizia non può considerarsi requisito satisfatto. Ne consegue che il carattere abusivo degli interventi è ostativo all’intrapresa di qualsiasi attività che abbia tra i suoi presupposti indefettibili la conformità dei locali, con conseguente potere-dovere dell’amministrazione di inibire l’attività esercitata in un fabbricato ancora soggetto a procedura di condono. La violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non determina illegittimità del provvedimento, qualora il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso in ragione della natura vincolata dell’atto.
Il Fatto
Una ditta individuale, intestataria di titoli commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, e l’esercente per fitto di ramo d’azienda impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la cessazione dell’attività e la decadenza dei titoli, poiché il ristorante operava in un fabbricato interamente abusivo, oggetto di due istanze di condono ancora pendenti, e in un’area pertinenziale interessata da ulteriori manufatti illegittimi. Le ricorrenti deducevano la violazione delle garanzie partecipative e l’erroneità dell’istruttoria, evidenziando l’avvenuta demolizione dell’ampliamento e la natura pertinenziale delle altre opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché il provvedimento inibitorio, avendo natura vincolata, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. In applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, la violazione delle regole partecipative è dequotata a vizio formale, non essendo ipotizzabile un esito differente del procedimento.
Quanto al difetto di istruttoria, il Tribunale ha ritenuto decisive le circostanze relative alla conformazione originaria dell’immobile: la prima istanza di condono, presentata nel 1987, era anteriore di undici anni al rilascio della licenza commerciale del 1998. La giurisprudenza consolidata della Sezione, alla quale il Collegio ha dichiarato di aderire, esclude che la semplice pendenza della domanda di sanatoria possa fondare l’avvio di una nuova attività, mancando un titolo che renda legittima l’opera.
La sentenza ha quindi affermato che la conformità urbanistico-edilizia deve sussistere sia al momento del rilascio del titolo abilitativo, sia per l’intera durata dell’attività. La presenza di atti di accertamento o di provvedimenti repressivi di abusi legittima l’amministrazione nell’esercizio del proprio potere-dovere di inibire l’attività svolta in locali non conformi. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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