Annullamento in autotutela oltre il termine annuale: onere motivazionale rafforzato per le false rappresentazioni ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 (TAR Campania n. 4957 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento d’ufficio adottato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 oltre il termine annuale di decadenza è legittimo solo se l’Amministrazione dimostri, con motivazione specifica e non apodittica, la sussistenza di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti rese dal privato che abbiano inciso sul rilascio o sulla formazione tacita del titolo. Le mere difformità dalla disciplina urbanistico-edilizia non integrano, di per sé, i presupposti del comma 2-bis della medesima disposizione, che richiede un concorso colposo del privato nella formazione dell’atto illegittimo. L’insufficienza motivazionale su tali presupposti determina l’illegittimità dell’atto e l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare il procedimento, fornendo una motivazione adeguata.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune di Sant’Antimo un’istanza di permesso di costruire, sulla quale si formava il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione, con provvedimento del 19 giugno 2026, disponeva l’annullamento in autotutela del titolo tacito, assumendo che il progetto non fosse conforme alla strumentazione urbanistica vigente e che ciò integrasse una falsa rappresentazione dei fatti, tale da consentire il superamento del termine annuale di decadenza previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La società impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, la tardività dell’esercizio del potere di autotutela in assenza di false dichiarazioni, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la mancata valutazione delle osservazioni presentate nel corso del procedimento. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso valorizzando l’assorbente vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Il Collegio ha rilevato che l’atto era stato adottato ben oltre il termine annuale di cui al comma 1 dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sul presupposto che il silenzio-assenso fosse stato invocato per un progetto non conforme alla strumentazione urbanistica. Tale affermazione, tuttavia, è stata ritenuta priva di univoci riferimenti a dichiarazioni false, omesse o fuorvianti, non risultando chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere superabile il termine decadenziale.
Il Tribunale ha precisato che le difformità rispetto alla strumentazione urbanistica e alla normativa vigente non possono, di per sé sole, integrare i presupposti del comma 2-bis dell’art. 21-nonies, introdotto dall’art. 10 della legge n. 124/2015. Tale disposizione, nel consentire l’annullamento d’ufficio oltre il termine di diciotto mesi (oggi, per i fatti successivi alla novella, termine annuale), richiede che l’Amministrazione evidenzi la sussistenza di dichiarazioni non veritiere, reticenti o fuorvianti che abbiano inciso sulla formazione del titolo, integrando un concorso colposo del privato nell’ottenimento di un atto illegittimo.
La motivazione del provvedimento, incentrata esclusivamente sulla difformità urbanistica, è stata pertanto ritenuta insufficiente a dimostrare la sussistenza di tali presupposti. Il Collegio ha evidenziato come la qualificazione delle difformità in termini di “false rappresentazioni dei fatti” fosse meramente apodittica e generica, non sorretta da alcuna indicazione specifica circa le dichiarazioni mendaci rese dalla società nell’istanza di permesso di costruire.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato, precisando che l’Amministrazione è tenuta a rieditare il procedimento in via conformativa, rinnovandone la motivazione nei termini indicati. Il Collegio ha, infine, condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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