Ottemperanza a sentenza della Corte d’appello: la competenza funzionale è del TAR capoluogo (TAR Campania n. 1466 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la competenza del giudice amministrativo ha natura funzionale inderogabile, ai sensi dell’art. 14, comma 3, cod. proc. amm., operando tale criterio anche nella ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo di Regione e le sue sezioni staccate. Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso va proposto, ex art. 113, comma 2, cod. proc. amm., al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Ne consegue che, se la sentenza da ottemperare è stata pronunciata dalla Corte d’appello, la competenza spetta alla sede del TAR capoluogo di Regione, non alla sezione staccata nella cui circoscrizione ricade l’ente debitore.
Il Fatto
Un avvocato, dichiaratosi antistatario, chiedeva l’ottemperanza di due sentenze di condanna al pagamento di compensi professionali pronunciate nei confronti dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino. Il ricorrente agiva davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino e della successiva sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva sostituito la prima pronuncia. L’ente intimato non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, rilevava d’ufficio una questione di incompetenza funzionale della sezione staccata di Salerno, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ritenendo competente la sede di Napoli del TAR Campania. Il ragionamento prendeva le mosse dalla natura del giudizio di ottemperanza, per il quale l’art. 14, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce la natura funzionalmente inderogabile della competenza del giudice amministrativo. Dal combinato disposto con l’art. 47, comma 1, cod. proc. amm., il Collegio traeva il principio per cui tale competenza funzionale opera anche nella ripartizione delle controversie tra il TAR capoluogo e le sezioni staccate.
La questione decisiva riguardava l’individuazione del giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. L’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., per l’ipotesi di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, prevede che il ricorso si proponga al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli aveva emesso la sentenza n. 2116/2025 che aveva sostituito quella del Tribunale di Avellino, non limitandosi a una pronuncia in rito.
Poiché la Corte d’Appello ha sede nella circoscrizione riferibile alla sede di Napoli del TAR per la Campania, e non già a quella della sezione staccata di Salerno, il Collegio ha ritenuto di dover assegnare alle parti trenta giorni per presentare memorie vertenti sull’unica questione di competenza, fissando la camera di consiglio del 6 ottobre 2026 per il prosieguo del giudizio e riservando all’esito la decisione.
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Nota della Redazione
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