Errata attribuzione del punteggio per l’indicatore C.4 e dovere di rideterminazione del tetto di spesa della struttura accreditata (TAR Campania n. 1462 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione dei tetti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate, l’amministrazione è tenuta a considerare la documentazione rettificativa trasmessa dalla struttura entro il termine dalla stessa assegnato per la verifica dei dati comunicati, non potendo opporre la mera tardività della comunicazione ove questa sia intervenuta nel rispetto del contraddittorio procedimentale. La mancata attribuzione del punteggio per l’indicatore C.4 (rapporto tra dipendenti e addetti), a fronte di invio tempestivo dei dati corretti, integra un difetto di istruttoria e una violazione dei criteri di premialità regionali, con conseguente obbligo di rideterminazione della graduatoria e del tetto di spesa della struttura. La clausola di salvaguardia inserita nei contratti con le strutture accreditate è legittima, in quanto espressione di una determinazione generale a monte dell’amministrazione e funzionale alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, operante nella branca della radiodiagnostica, impugnava gli atti con cui l’A.S.L. aveva determinato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, il proprio budget (c.d. tetto di spesa), lamentando l’erronea attribuzione dei punteggi relativi agli indicatori di performance A.1 (tecnologia) e C.4 (organizzazione). In particolare, la ricorrente deduceva che l’A.S.L. aveva considerato due ecografi ormai dismessi e non aveva tenuto conto della documentazione rettificativa, trasmessa nei termini, comprovante la presenza di 4 dipendenti su 5 addetti totali. L’erronea attribuzione del punteggio (16 punti invece dei 19 asseritamente spettanti) aveva comportato la collocazione della struttura in una fascia inferiore e, per l’effetto, una riduzione anziché un incremento del 5% del budget per il 2025, confermata dalla successiva delibera di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni. La ricorrente contestava altresì la legittimità della clausola di salvaguardia contenuta nello schema contrattuale imposto, che avrebbe precluso ogni iniziativa giurisdizionale. L’A.S.L. eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente superato le eccezioni in rito, ritenendo integrato il contraddittorio e non configurabile l’improcedibilità per mancata sottoscrizione del contratto, atteso che la tutela cautelare concessa aveva comunque evitato l’effetto sospensivo dell’accreditamento. Quanto alla dedotta inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, il Collegio ha osservato che il ricorso non contesta i criteri regionali ma l’erronea applicazione fattane dall’A.S.L. con gli atti applicativi a valle.
Nel merito, la censura relativa all’indicatore A.1 (tecnologia) è stata respinta: la struttura non aveva fornito prova dell’avvenuta dismissione dei due ecografi, essendo emerso un solo documento di trasporto relativo a uno dei macchinari, sicché l’A.S.L. aveva legittimamente calcolato il rapporto (3 macchinari qualificanti su 6 posseduti) attribuendo il punteggio di 2.
La doglianza concernente l’indicatore C.4 (organizzazione) è stata invece accolta. Il Collegio ha rilevato che la stessa A.S.L., con nota del 9 luglio 2025, aveva invitato le strutture a verificare i punteggi e a comunicare eventuali correzioni entro sette giorni; la ricorrente aveva trasmesso, il 14 luglio 2025, un prospetto attestante 4 dipendenti su 5 addetti totali, quindi un rapporto superiore all’80%. L’A.S.L., con nota successiva, aveva però escluso ogni modifica dei dati, limitandosi a contestare la tardività della comunicazione. Il Tribunale ha ritenuto tale giustificazione non condivisibile, essendo la trasmissione avvenuta nel termine assegnato e non essendo stata contestata la corrispondenza dei dati alla realtà. Ne consegue l’illegittimità dell’operato per difetto di istruttoria e la necessità di attribuire i 2 punti per l’anno 2024, con conseguente punteggio totale di 18 e diversa collocazione in graduatoria.
Quanto alla clausola di salvaguardia, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadendone la legittimità in ragione della sua funzione di garanzia del diritto alla salute e della sua origine in una determinazione generale dell’amministrazione, non negoziabile dal privato. Nel caso di specie, la ricorrente aveva comunque ottenuto la tutela cautelare e il pieno scrutinio delle proprie censure, senza essere costretta alla sottoscrizione.
Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento delle delibere impugnate nei limiti di interesse e con l’obbligo per l’A.S.L. di rideterminare la posizione della ricorrente e delle altre strutture nella graduatoria della premialità e il tetto di spesa per il 2025, tenendo conto anche degli effetti degli altri contenziosi pendenti. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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