Assegnazione della Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 1441 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, adito per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto di un docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione la quale, costituitasi solo formalmente, non abbia dimostrato l’avvenuto adempimento. In tale evenienza, dichiara l’obbligo della Pubblica Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, e ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino – Sez. Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del relativo bonus, con emissione di un buono elettronico di importo nominale di € 2.000,00 per dette annualità.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non aveva ricevuto esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’adozione di ogni misura necessaria per assicurare l’integrale esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto alla ricevibilità, ha ritenuto il ricorso tempestivo in quanto depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Sull’ammissibilità, ha rilevato l’ampio decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può agire in ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudice ha osservato che le statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario non avevano ricevuto esecuzione e che l’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio per cui grava sull’Amministrazione l’onere della prova dell’adempimento, in virtù del quale la mancata prova dell’esecuzione comporta l’accoglimento della domanda.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Ha infine precisato che il Commissario dovrà procedere al pagamento della somma dovuta, compiendo tutti gli atti necessari, e che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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