Inammissibile l’ottemperanza per il mancato rispetto del termine dilatorio di 120 giorni (TAR Campania n. 1401 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza finalizzato al pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, è richiesta una previa e formale notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, cui deve seguire il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le reiterate richieste stragiudiziali di pagamento non possono considerarsi equipollenti o sostitutive di una valida notificazione del titolo. La norma, che si applica anche al giudizio di ottemperanza per la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolata dal codice di procedura civile, attiene alla procedibilità dell’azione e la sua violazione determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino divenuto definitivo a seguito della sentenza che aveva respinto l’opposizione del comune debitore, agiva in ottemperanza innanzi al TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il comune intimato non si costituiva in giudizio.
Nell’ordinanza collegiale emessa all’esito della prima camera di consiglio, il Collegio evidenziava d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non risultando depositata la prova della notifica all’amministrazione del titolo esecutivo. Il ricorrente non replicava ai rilievi nel termine assegnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i profili sollevati con l’ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. non fossero superati. Secondo il TAR, la proposizione del ricorso per ottemperanza volto al pagamento di somme da parte della P.A. presuppone la previa notifica formale del titolo esecutivo e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni, di cui non è stata fornita prova nel giudizio.
Il tribunale ha escluso che le “richieste reiterate” di pagamento possano equivalere alla notificazione del titolo, trattandosi di adempimenti non sostituibili da atti stragiudiziali. Ha inoltre aderito all’orientamento prevalente che ritiene l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 applicabile anche al giudizio di ottemperanza, valorizzando la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile: entrambi gli istituti mirano all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante da un ordine del giudice, ancorché per vie e con risultati diversi.
La mancata dimostrazione della notifica del titolo e del decorso del termine dilatorio ha quindi determinato la declaratoria di inammissibilità. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
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Nota della Redazione
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