Ottemperanza per mancato pagamento Carta docente: obbligo dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Campania n. 1394 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che si sia costituita solo formalmente e non abbia dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo è inadempiente. L’onere della prova dell’adempimento grava sull’Amministrazione stessa. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inottemperanza, si sostituisca all’Amministrazione, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese di quest’ultima.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Tuttavia, non essendo stato riscontrato alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ricevibile, in quanto depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di agire in via esecutiva prima di tale scadenza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio con memoria di mera forma, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento. Sul punto, richiamando il principio per cui l’onere di dimostrare l’adempimento grava sull’Amministrazione debitrice, il TAR ha accertato il perdurante inadempimento.
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro i successivi sessanta giorni. Il compenso per l’attività commissariale sarà liquidato con separato provvedimento, a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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