Cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza alla sentenza sulla carta docente (TAR Campania n. 1374 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio in rito non preclude la liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, applicabile allorché l’esito del giudizio non dipenda da una pronuncia di merito. Tale criterio consente di porre a carico dell’amministrazione le spese relative alla fase processuale in cui il suo inadempimento ha reso necessario l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento dell’importo di € 3.500,00 a titolo di bonus per la c.d. carta elettronica del docente, per le annualità dal 2016/2017 al 2022/2023. A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
L’amministrazione si costituiva in giudizio, documentando l’avvenuta corresponsione del voucher in data successiva alla notifica del ricorso. Il Tribunale, all’esito dell’udienza camerale, disponeva un rinvio per consentire a parte ricorrente di contestare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha verificato la fondatezza della pretesa azionata, accertando la pacifica avvenuta ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. Tale circostanza, intervenuta nelle more del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito dell’obbligo di fare, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando la circostanza che l’adempimento era avvenuto solo in corso di causa. Tale criterio ha condotto alla compensazione per una metà delle spese, in ragione del riconoscimento dell’avvenuto pagamento, e alla condanna dell’amministrazione per la restante metà, atteso che l’iniziativa giudiziale era stata resa necessaria dalla sua inerzia.
In applicazione di tale principio, l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo. La pronuncia non ha, invece, esaminato la domanda di penalità di mora e di nomina del commissario ad acta, divenute prive di oggetto a seguito dell’intervenuto adempimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.