Sospensione dell’ordine di demolizione e riesame della s.c.i.a. in sanatoria (TAR Campania n. 407 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’istanza cautelare avverso il rigetto di una s.c.i.a. in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e la conseguente riviviscenza di un precedente ordine di demolizione, il giudice amministrativo, accertata la sussistenza del periculum in mora derivante dall’esecuzione dell’ordine demolitorio, può disporre la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati quando le questioni giuridiche evocate richiedano un approfondimento nella sede di merito, al fine di consentire una decisione a causa re adhuc integra. La valutazione cautelare implica un bilanciamento tra i contrapposti interessi, senza addentrarsi nel merito della controversia, che resta riservato all’udienza di trattazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune di Positano ha respinto la s.c.i.a. in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 per le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 27/2024. Il Comune ha comunicato che l’ingiunzione alla demolizione riacquistava efficacia. La ricorrente ha contestato anche il parere contrario reso dalla Soprintendenza e gli altri atti del procedimento, inclusa la relazione istruttoria e il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio, mentre il Comune di Positano non ha svolto difese. Nella camera di consiglio del 22 luglio 2026 la causa è stata discussa dai difensori delle parti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, individuandolo nelle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione dell’ordine demolitorio. La demolizione delle opere, se eseguita prima della decisione nel merito, comporterebbe un danno grave e irreparabile per la ricorrente, rendendo inutile l’eventuale accoglimento del ricorso.
Quanto al fumus boni juris, il Collegio non ha compiuto una valutazione definitiva nel merito delle censure sollevate, ma ha ritenuto che le questioni evocate in giudizio siano meritevoli di approfondimento nella sede propria del giudizio di merito. Il riferimento riguarda in particolare la corretta applicazione dell’istituto della s.c.i.a. in sanatoria e il rapporto con il parere della Soprintendenza e con gli altri atti istruttori richiamati nel provvedimento impugnato.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Collegio ha ritenuto opportuno sospendere interinalmente gli effetti degli atti impugnati, così da consentire una decisione nel merito della causa a causa re adhuc integra. La formula utilizzata sottolinea il carattere provvisorio della misura, funzionale a preservare la situazione di fatto nelle more del giudizio.
Il TAR ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 7 aprile 2027, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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