Sopravvenuta carenza di interesse per modifiche normative e dichiarazione della parte (TAR Emilia-Romagna n. 1459 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, intervenuta a seguito di modifiche normative e di pronunce del giudice amministrativo, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non rilevando l’eventuale fondatezza dei vizi dedotti. La sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall’esito del giudizio e comporta la declaratoria di improcedibilità, con possibilità di compensazione delle spese di lite in presenza di giustificati motivi.
Il Fatto
Le associazioni ricorrenti impugnavano l’ordinanza del Prefetto di Bologna, adottata il 15 settembre 2025, con la quale era stato disposto il divieto di stazionamento in determinate aree urbane (le c.d. “zone rosse”) per periodi differenziati, con contestuale ordine di allontanamento per i trasgressori. Il ricorso era affidato a due motivi: il primo riguardava la carenza di potere e il difetto dei presupposti dell’art. 2 TULPS, anche in relazione agli artt. 16, 23, 25 e 27 Cost.; il secondo prospettava vizi di eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e sviamento.
Resisteva in giudizio il Ministero dell’Interno, tramite l’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Il Comune di Bologna non si costituiva. Rinunciata l’istanza cautelare, la parte ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 23/2026 e delle pronunce del giudice amministrativo medio tempore intervenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente in data 1.5.2026. Tale dichiarazione, espressamente motivata con riferimento alle modifiche normative e alle pronunce giurisprudenziali intervenute, di fatto ha reso non più attuale e concreto l’interesse alla decisione del ricorso, che era stato originariamente proposto avverso un provvedimento con efficacia temporalmente limitata.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede tale esito quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la carenza di interesse. La norma è stata applicata in modo diretto, senza necessità di esaminare il merito delle censure dedotte, atteso che l’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse costituisce un prius logico rispetto alla valutazione dei vizi di legittimità dell’atto impugnato.
In merito alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, reputando sussistenti giustificati motivi. Tale statuizione appare coerente con la natura della pronuncia, che non definisce il giudizio nel merito ma su una questione processuale, e con il comportamento processuale delle parti, che hanno evidentemente concorso a determinare l’esito del procedimento.
La sentenza, infine, contiene l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di provvedimento che coinvolge soggetti potenzialmente vulnerabili.
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Nota della Redazione
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