Le aree idonee ex lege non escludono la VIA negativa (TAR Emilia-Romagna n. 1392 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione legislativa di aree idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, non comporta la recessività dei vincoli paesaggistici, urbanistici e ambientali, né esclude la possibilità di un giudizio negativo di Valutazione di Impatto Ambientale. La VIA costituisce procedimento di derivazione euro-unitaria, i cui elementi ambientali non sono disponibili dal legislatore nazionale, che non può accantonarli pena il contrasto con le fonti UE e la conseguente disapplicazione. La valutazione di compatibilità ambientale si sostanzia in un giudizio sintetico e globale di comparazione tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell’opera, considerando anche le alternative possibili e l’opzione zero. L’onere di indicare la disponibilità di siti alternativi grava sul proponente, non potendo tale previsione ricadere sull’amministrazione. Il procedimento di autorizzazione unica, svolto con la piena partecipazione del proponente ai lavori della conferenza di servizi, rispetta il contraddittorio procedimentale, senza necessità della comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non prevista dall’art. 6 del Codice Ambiente quale norma speciale.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 6.291,04 kWp in area agricola nel Comune di Mesola, distante meno di 500 metri da uno stabilimento industriale e ricadente in zona di tutela paesaggistica per effetto del PTPR. Sottoposto il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA, la Regione lo ha assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, rilevando la localizzazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua e la contrarietà agli obiettivi della pianificazione. La conferenza di servizi ha concluso all’unanimità per la non compatibilità ambientale del progetto, rilevando il contrasto con il PTCP e il PTPR e la mancata indicazione di soluzioni progettuali alternative. La società ha impugnato il diniego deducendo la natura recessiva delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche in presenza di area idonea ex lege, nonché vizi procedimentali per la mancata comunicazione dei motivi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi della ricorrente secondo cui l’idoneità ex lege dell’area comporterebbe il venir meno di ogni valutazione ambientale, urbanistica e paesaggistica. La previsione di aree idonee, pur delimitando il potere di pianificazione comunale, non può comportare la violazione della disciplina euro-unitaria in tema di VIA e di Valutazione di Incidenza Ambientale. Tali procedimenti, strutturati in coerenza con le direttive n. 337/1985 e n. 92/2011, richiedono che la valutazione positiva risulti da un provvedimento espresso. Il legislatore nazionale non può accantonare gli elementi ambientali considerati in sede di VIA, pena il contrasto con le fonti UE e la conseguente disapplicazione. La stessa normativa statale, all’art. 22-bis d.lgs. n. 199/2021, espressamente salva le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 ove previste. La giurisprudenza, anche costituzionale, afferma il principio della riserva di procedimento: la dichiarazione di inidoneità deve risultare quale provvedimento finale di una istruttoria adeguata, con bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti.
La Corte ha altresì evidenziato che la VIA non costituisce una mera verifica tecnica di astratta compatibilità, ma un giudizio globale di comparazione tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell’opera, tenendo conto delle alternative possibili e della c.d. opzione zero. Nel caso di specie l’amministrazione ha compiutamente motivato il diniego, evidenziando il contrasto con le previsioni del PTPR e del PTCP, il pregiudizio all’inserimento ambientale del fiume e la presenza di aree analoghe non soggette ai vincoli. Quanto onere della prova della indisponibilità di siti alternativi, la Corte ha chiarito che esso grava sul proponente, non potendo l’amministrazione essere gravata dell’esame di tutti i siti oggettivamente idonei. Le indicazioni contenute nelle DAL regionali, quali previsioni di “primo livello” non vincolanti, assumono invece scarsa rilevanza, essendo derogabili nel rispetto della riserva di procedimento. Quanto ai vizi procedimentali, il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 al procedimento di autorizzazione unica, in forza della specialità dell’art. 6 del Codice Ambiente, e ha ritenuto rispettato il contraddittorio in ragione della piena partecipazione del proponente alla conferenza di servizi.
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Nota della Redazione
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