Divieto di prosecuzione per camere non autorizzate in struttura ricettiva (TAR Emilia-Romagna n. 1387 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di SCIA. L’allestimento di camere eccedenti, senza preventiva comunicazione né SCIA in variazione, configura violazione degli artt. 21, co. 3, lett. a), e 23, co. 2, l.r. n. 16/2004 e legittima il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. La censura di difetto di partecipazione procedimentale è infondata se il privato non specifica quali elementi avrebbe potuto fornire in sede procedimentale per influire sul contenuto del provvedimento: l’onere di allegazione si collega al requisito di specificità dei motivi di ricorso ex art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm. e all’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente esercitava un’attività ricettiva autorizzata per 26 stanze, pari a 44 posti letto, sulla base di una SCIA di subingresso. A seguito di un controllo amministrativo del 28 giugno 2021, la Questura accertava l’allestimento di tre ulteriori camere al piano interrato, destinato a deposito e ripostiglio, senza la preventiva comunicazione della variazione né il deposito di una nuova SCIA. Una delle camere risultava occupata da un cliente non registrato nel sistema Web Alloggiati.
Con provvedimento del 23 luglio 2021 il Comune ordinava la cessazione dell’attività ricettiva limitatamente alle tre camere non autorizzate. La società impugnava l’atto deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto osservato che la contestazione riguardava la mancata comunicazione preventiva della variazione degli elementi dichiarati in SCIA. L’art. 21, co. 3, lett. a), l.r. n. 16/2004 impone al titolare di comunicare ogni modifica; la giurisprudenza consolidata ritiene tale comunicazione condizione di legittimità dell’uso delle strutture. Ne deriva l’irrilevanza dell’effettiva fruizione delle camere da parte dell’utenza, atteso che il controllo aveva comunque accertato l’occupazione di uno dei locali.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il provvedimento impugnato risultava adeguatamente sorretto dal richiamo, anche per relationem, al verbale di contestazione della Questura, che documentava la difformità rispetto alla SCIA presentata.
Sulla censura di violazione delle garanzie partecipative, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio secondo cui, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è tenuto ad allegare gli elementi che, ove introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Tale onere, collegato all’art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm., non è stato assolto. La SCIA di subingresso del 9 gennaio 2026, infine, non incide sull’interesse alla decisione, attesa la natura sanzionatoria dell’atto impugnato e la sua validità al momento dell’adozione.
Il ricorso è stato rigettato, con conferma degli atti impugnati e condanna alle spese. È stata respinta l’istanza di liquidazione degli oneri riflessi in favore dell’avvocato pubblico, trattandosi di somme attinenti al rapporto retributivo con l’ente.
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Nota della Redazione
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