Improcedibilità del ricorso per emersione dal lavoro irregolare dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1358 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, depositata dalla parte ricorrente dopo l’instaurazione del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che residui alcun potere di decisione nel merito in capo al giudice. Tale evenienza ricorre, in materia di istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, allorché l’interessato abbia, medio tempore, ottenuto un titolo di soggiorno oneroso quale il permesso per protezione speciale, che rende inutile l’esito del giudizio sulla domanda di emersione. La soccombenza virtuale o la fondatezza delle censure dedotte non assumono rilievo, essendo preclusa ogni valutazione nel merito.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena aveva respinto la sua domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, deducendo plurimi profili di illegittimità del diniego. L’Amministrazione resisteva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato veniva respinta con ordinanza della camera di consiglio del 21 dicembre 2022.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando che, nelle more, la sua posizione era stata regolarizzata mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente, non residuasse alcun interesse alla definizione del giudizio, posto che la finalità perseguita con l’impugnazione — la regolarizzazione della posizione sul territorio nazionale — era stata comunque conseguita attraverso un titolo diverso da quello richiesto con la domanda di emersione.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla sua decisione.
In considerazione della natura satisfattiva dell’esito per il ricorrente e dell’assenza di una pronuncia nel merito, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, ravvisando giustificati motivi. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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