Cessazione del “bosco urbano” e piantumazione: rigetto cautelare per insussistenza dei presupposti (TAR Emilia-Romagna n. 194 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è rigettata quando, allo stato degli atti, non risultino individuabili i presupposti per la concessione della misura, in particolare difettando il requisito del fumus boni iuris sotto il profilo della dedotta lesione dell’interesse ambientale. In tale valutazione assume rilievo la circostanza che il progetto preveda la piantumazione di un numero significativo di alberi e la cessione gratuita all’amministrazione comunale di vaste aree verdi, elementi che contrastano con l’assunto di un impatto negativo sull’area interessata. La decisione cautelare, resa in una fase sommaria e provvisoria, non incide sul merito della controversia, che rimane integralmente devoluto al giudizio di cognizione.
Il Fatto
I ricorrenti, tra cui cittadini residenti e un’associazione ambientalista, hanno impugnato una serie di atti, tra cui tre permessi di costruire e una variante al programma di riqualificazione urbana “PRU IP-6 OSPIZIO”, riguardanti un’area del Comune di Reggio Emilia. La società controinteressata, beneficiaria dei titoli edilizi, si è costituita in giudizio unitamente al Comune.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati, deducendo, in estrema sintesi, la lesione di interessi ambientali e paesaggistici connessi alla presenza di un’area boscata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dei criteri di cui all’art. 55 cod. proc. amm..
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. La valutazione si è concentrata sul requisito del fumus boni iuris, ritenendo non sufficientemente fondata la prospettazione dei ricorrenti circa l’esistenza nell’area di un “bosco urbano”, elemento centrale della doglianza.
A supporto di tale conclusione, il Tribunale ha evidenziato la natura incontestata di due circostanze fattuali: la previsione progettuale di piantumazione di oltre 1.350 alberi e la cessione gratuita al Comune di circa 20.000 mq di aree verdi. Tali elementi, lungi dal configurare un pregiudizio all’interesse ambientale, depongono in senso contrario alla sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile.
Alla luce di ciò, l’istanza cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese della fase processuale. La decisione, adottata in una fase sommaria, non preclude l’approfondimento delle questioni nel merito del giudizio.
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Nota della Redazione
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