Conversione permesso di soggiorno: l’idoneità economica del datore può essere valutata anche sul fatturato o sull’utile (TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 188 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio formativo a lavoro subordinato, la valutazione della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, finalizzata a un giudizio ex ante di concreta sostenibilità dei costi dell’assunzione, postula l’alternatività tra il parametro del reddito imponibile e quello del fatturato; l’idoneità economico-finanziaria può essere desunta dall’uno piuttosto che dall’altro elemento. È illegittimo il diniego fondato esclusivamente sul reddito imponibile, senza considerare il fatturato o l’utile d’impresa.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR il decreto con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno da tirocinio formativo a lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sull’insufficienza del reddito imponibile del datore di lavoro, stimato in € 8.217,00, ritenuto non idoneo a garantire la sostenibilità economica dell’assunzione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare della sua efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sia finalizzata a compiere un giudizio ex ante di concreta sostenibilità dei costi derivanti dall’assunzione del lavoratore straniero. Tale giudizio, secondo il Collegio, postula l’alternatività tra il parametro del reddito imponibile e quello del fatturato, potendosi attingere il dato dell’idoneità economico-finanziaria dall’uno piuttosto che dall’altro elemento, come già affermato dal T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 27 marzo 2024, n. 65.
Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva considerato il solo reddito imponibile, trascurando il fatturato ovvero l’utile d’impresa, pari a € 33.076,00. Tale scelta è stata giudicata illegittima, in quanto idonea a escludere elementi rilevanti ai fini dell’accertamento della capacità patrimoniale del datore di lavoro.
Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Prefettura di rivalutare la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, con facoltà di tenere in considerazione, in via alternativa al reddito imponibile, anche il fatturato o l’utile dell’impresa. È stato assegnato il termine di 45 giorni per il deposito in giudizio di un nuovo provvedimento di conferma o di revoca, disponendo la sospensione medio tempore del provvedimento impugnato e il rinvio alla camera di consiglio per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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